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Polizza responsabilità civile e Amministratore di condominio

12 Settembre 2020

La riforma del condominio, contrariamente a quanto si pensi non ha previsto l’obbligatorieta della polizza di responsabilità civile per gli amministratori di condominio.

La Legge del 12 dicembre 2012, come integrata e modificata, ha rettificato l’articolo 1129 del Codice Civile e così regolato: “L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato”.

Quindi  la sottoscrizione di una polizza che copra la  responsabilità civile per l’esercizio del mandato per l’amministratore di condominio è demandata, dalla normativa vigente, a una libera scelta dell’assemblea di condominio e non è prevista obbligatoriamente.

Resta da verificare in quest’ultimo caso, chi debba supportare i costi del servizio.

A seguito di richiesta dell’assemblea, l’amministratore che non stipuli il contratto di assicurazione, ovvero non adegui i massimali della polizza già sottoscritta secondo quanto stabilito dalla delibera di nomina o dal regolamento condominiale, potrebbe essere revocato.

Caso diverso si ha quando l’amministratore di condominio professionista abbia sottoscritto autonomamente una polizza a tutela della propria attività professionale.

Prassi che qui si consiglia vivamente, per garantire opportuna garanzia e sicurezza dell’attività esercitata. In tal caso appare chiaro, che, i relativi costi debbano essere sostenuti dal medesimo amministratore professionista.

Diverse implicazioni pongono la deliberazione e l’esecuzione dei lavori straordinari i quali impongono all’amministratore di condominio di adeguare i massimali della propria polizza, se già sottoscritta,  all’entità dei lavori deliberati, contestualmente all’inizio dei medesimi lavori.

Nuovo articolo 1129 del Codice Civile 4° comma: “L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio”.

Alla luce delle nuove possibilità riservate ai condomini, Superbonus 110%, che incentiveranno i lavori nei fabbricati è sempre più opportuno che l’amministratore si doti di una polizza che copra sue eventuali omissioni e i relativi danni causati.

Al fine di fornire sempre nuove opportunità agli amministratori di condominio, il Mapi ha predisposto una nuova proposta assicurativa, polizza responsabilità civile amministratore di condominio, riservata agli associati.