Quando nasce un condominio?

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Molti credono, che, per costituire un condominio sia indispensabile riunire tutti i condomini, nominare, quando necessario, un amministratore, approvare il regolamento e le relative tabelle millesiami. Ossia sia obbligatoria una reale attività costitutiva dei condomini. Niente di più lontano dalla realtà, da tempo la Giurisprudenza di legittimità ha consacrato un principio già noto in dottrina. Quando all’interno di un edificio vi sono proprietari diversi, quando l’edificio è diviso in piani appartenenti a diversi soggetti in ragione delle singole unità immobiliari e quando alcune parti dell’edificio sono per natura o per destinazione funzionale di proprietà comune, siamo già in presenza di un condominio, senza la necessità di alcun atto costitutivo. Corte di Cassazzione – Sentenza  n° 16022 del 4-11-2002: ” per vincere in base al titolo contrario la presunzione legale di proprieta’ comune delle parti dell’edificio condominiale indicate dall’articolo 1117 c.c., occorre fare riferimento all’atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di una unita’ immobiliare dall’originario unico proprietario ad altro soggetto, indagando se la previa delimitazione unilaterale dell’oggetto del trasferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale per concorde volonta’ delle parti di riservare al costruttore – venditore la proprieta’ di quei beni che, per ubicazione e struttura, siano potenzialmente destinati all’uso comune”. Quindi, come chiarito, l’atto di nascita del condominio è dato dal primo atto di trasferimento dall’originario unico proprietario dell’immobile, in quel momento ne siamo già in presenza e si potranno applicare tutte le norme che regolano l’istituto.