Quanto dura incarico amministratore di condominio?

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Il ruolo dell’amministratore di condominio è regolato da specifiche normative legislative che ne definiscono i compiti e la durata.

Quanto dura l’incarico dell’amministratore di condominio? Domanda d a cui non è semplice rispondere.

Secondo il Codice Civile italiano, in particolare gli articoli 1129 e 1130, l’amministratore viene nominato dall’assemblea dei condomini per un periodo di un anno.

Con possibilità di rinnovo automatico salvo diversa decisione da parte dell’assemblea stessa.

Le normative stabiliscono anche i requisiti di onorabilità e professionalità che l’amministratore deve possedere.

Oltre agli obblighi di trasparenza e di rendicontazione nei confronti dei condomini.

In caso di gravi irregolarità o inadempienze, l’assemblea ha il diritto di revocare l’incarico all’amministratore, seguendo le procedure previste dalle leggi vigenti.

Tali disposizioni legislative sono fondamentali per garantire una gestione corretta e trasparente del condominio.

Tutelando gli interessi di tutti i condomini e assicurando il buon funzionamento della comunità condominiale.

Quindi ci si chiede; quanto dura l’incarico dell’amministratore di condominio?

Secondo l’articolo 1129 del Codice Civile, l’incarico dell’amministratore è della durata di un anno e si rinnova automaticamente per un altro anno a meno che non vi siano nuove deliberazioni da parte dell’assemblea.

Il decimo comma del rinnovato articolo 1129 stabilisce chiaramente: “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”.

Questa legge ha scatenato diverse interpretazioni riguardo alla durata del mandato dopo la riforma.

Ci sono tre correnti di pensiero principali.

La prima, considerata restrittiva, sostiene che la riforma non ha cambiato le regole precedenti.

Sottolineando che il mandato dell’amministratore rimane annuale, e che ogni anno l’assemblea deve confermare o sostituire l’amministratore.

La seconda corrente, più ampia, interpreta la norma nel senso che l’incarico si rinnova automaticamente ogni anno a meno che l’assemblea decida di interromperlo o l’amministratore si dimetta.

Infine, la terza interpretazione, che consideriamo autentica.

Afferma che l’incarico è annuale ma si rinnova tacitamente per un altro anno, a meno che l’assemblea non intervenga per la revoca o non si verifichino dimissioni.

Questa interpretazione sembra conformarsi a quanto stabilito dall’articolo 12 delle Disposizioni Preliminari del Codice Civile.

Che afferma: “nell’applicare la legge, non le si può attribuire un significato diverso da quello reso evidente dal significato intrinseco delle parole secondo la loro connessione, oltre che dall’intenzione del legislatore.”

L’amministratore di condominio può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea.

Tuttavia, finché non viene regolarmente sostituito da un altro soggetto.

L’amministratore, anche se il suo mandato annuale è scaduto, continua a svolgere le sue funzioni in regime di prorogatio imperii, come previsto dall’articolo 1129 del Codice Civile così come riformato.

Al termine del suo incarico è obbligato a consegnare tutta la documentazione condominiale e/o dei singoli condomini in suo possesso e a eseguire le attività urgenti per evitare danni a

La norma riportata nell’articolo 1129 comma 8 del Codice civile stabilisce obblighi specifici per l’amministratore di condominio al termine del suo incarico, sottolineando l’importanza di una transizione ordinata e responsabile.

L’obbligo di consegna comprende tutta la documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al condominio.

Garantendo che il subentro del nuovo amministratore avvenga senza interruzioni o difficoltà.

Inoltre, l’amministratore uscente è tenuto a gestire le attività urgenti che potrebbero insorgere.

Assicurando che nessun danno venga arrecato agli interessi comuni durante il periodo di transizione.

La norma sottolinea l’importanza della continuità nella gestione condominiale e della tutela degli interessi dei condomini.

Richiedendo all’amministratore di agire con diligenza e professionalità fino al completo passaggio di consegne, senza richiedere compensi aggiuntivi per tali attività.

La disposizione mira a garantire che i diritti dei condòmini siano protetti e che la gestione del condominio continui in modo fluido ed efficace.

La giurisprudenza di legittimità con la decisone – Cassazione Civile Sezione 2 Sentenza 28196 del 31/10/2024 – ha enunciato il principio di diritto che determina la scadenza dell’incarico di un amministratore di condominio.

“……agli effetti dell’art. 1129, comma 10, c.c., secondo il quale “[l]’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”, opera, in difetto di espressa convenzione derogatoria, la regola generale per cui il termine si computa secondo il calendario comune ex nominatione dierum, sicché la scadenza si verifica con lo spirare del giorno del mese e dell’anno corrispondente a quello del mese e dell’anno in cui si è verificata la nomina (art. 2963, comma 1, c.c. e art. 155, comma 2, c.p.c.)”.

Pertanto l’«anno» menzionato all’articolo 1129, comma 10, del Codice civile non si riferisce all’«anno civile» e non scade naturalmente ogni 31 dicembre.