Raccolta differenziata condominio!
La raccolta differenziata dei rifiuti in condominio presuppone una presa di responsabilità dei condomini.
I rifiuti vanno conferiti in orari definiti e in contenitori separati.
Cosa deve fare l’amministratore di condominio in caso di mancato rispetto delle Ordinanze comunali da parte dei condomini?
La sua responsabilità entra in gioco in caso della relativa applicazione di sanzioni amministrative dovute alla violazione delle indicazioni comunali per la raccolta differenziata condominiale?
Purtroppo, l’amministratore sconta l’atavica impotenza nel chiedere ai condomini il rispetto delle indicazioni dell’eventuale regolamento condominiale e delle indicazioni del Codice civile idonee a garantire la serena cogestione delle parti comuni dell’edificio.
Spesso è inutile appellarsi a principi di opportunità e legalità per garantire il rispetto delle prerogative di tutti i condomini.
La situazione si complica se tra i beni comuni si considerano i cassonetti condominiali idonei alla raccolta differenziata.
Un primo intervento si è avuto con la sentenza 03381 del 2021 Tar Sicilia (sezione di Catania).
La decisione ha ritenuto che debba escludersi ogni responsabilità personale dell’amministratore di condominio in caso di violazioni del regolamento comunale in materia di raccolta differenziata commesse dai condomini.
Secondo i giudici va rigettata qualsiasi interpretazione che possa indurre a ritenere l’amministratore di condominio responsabile personalmente di violazioni attuate dai condomini.
Altro è il riferimento della disciplina civilistica secondo cui all’amministratore di condominio “sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto” (articolo 1131 del Codice civile).
Recentemente anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato il principio secondo cui l’amministratore di condominio non è tenuto a vigilare sul conferimento dei rifiuti.
Con la Sentenza del 14/02/2023, n. 4561 la Corte di Cassazione civile sezione II ha statuito che l’amministrazione di condominio non è chiamato a rispondere oggettivamente, per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani, in caso di presenza, all’interno dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata condominiali, di rifiuti irregolarmente conferiti.
L’amministratore di condominio può essere chiamato a rispondere, anche nei confronti di terzi, per atti propri, sia commissivi che omissivi, ma non per gli atti posti in essere dai condomini.
Nessuna norma di legge o principio in materia autorizza la conclusione di imputare a titolo di responsabilità solidale all’amministratore di condominio violazioni attuate dai singoli condomini.
L’amministrazione di condominio non può essere chiamato a rispondere oggettivamente della violazione occorrendo al contrario dimostrare una sua responsabilità diretta, per avere materialmente concorso alla commissione delle infrazioni.