Recupero forzato quote condominiali applicando il conto preventivo regolarmete approvato dall’assemblea-Tribunale di Roma-Sezione V Civile-Sentenza n°33 del 4 Gennaio 2013

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Una recente pronuncia del Tribunale i Roma, Sentenza n°33 del 04.01.2013 ha chiarito, che, l’amministratore di condominio può avviare azione esecutiva nei confronti dei condomini morosi, anche sulla base del conto preventivo regolarmente approvato. Evidenziando il seguente principio: ” Invero, in base all’art. 1130 c.c., l’amministratore ha il potere di riscuotere i contributi dai condomini e può procedere in via monitoria ex art. 63 disp. att. c.c. in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea anche in sede di preventivo, atto che ha lo scopo di consentire la continuità gestionale e patrimoniale dell’ente di gestione a fronte dell’inerzia dell’assemblea nell’approvare il consuntivo (Cass. 24299/08). Inoltre vi è da considerare che il preventivo non ha una scadenza in sé ma perde i suoi effetti solo al momento dell’approvazione del consuntivo relativamente alle stesse spese”.