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Revoca giudiziale amministratore di condominio

30 Ottobre 2022

Siamo intervenuti più volte, per criticare aspetti della Riforma del condominio, che, appaiono assolutamente sbilanciati, e immotivatamente punitivi dei confronti dell’amministratore.

Tra i tanti ve ne è uno, che, rappresenta il profilo più insidioso, per il professionista, che, gestisce fabbricati in regime condominiale. La revoca giudiziale.

La revoca dell’amministratore di condominio è l’atto con cui si può interrompere il rapporto di mandato tra quest’ultimo e il condominio amministrato.

Se le revoca è disposta dall’autorità giuidiziatia si parla di revoca giudiziale.

La revoca giudiziale, consente a ciascun condomino di adire l’autorità giudiziaria, per chiederne la revoca. Nelle precedente legislazione, prima della riforma, l’istituto appariva assolutamente circoscritto a casi limite.

Il legislatore con la Riforma ha pensato bene di ampliare a dismisura i casi della revoca giudiziale amministratore di condominio, per i quali ciascun condomino potrà andare dal Giudice e chiedere, che, il proprio amministratore venga revocato.

Tra gli altri sono circostanze di possibile revoca; 1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini; 5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva.

Questi indicati sono solo alcuni, ma ce ne sono molti altri. Insomma in teoria quasi ogni possibile inadempienza dell’amministratore potrebbe avallare una procedura di revoca da parte di ogni singolo condomino.

La norma appare inopportuna per due motivi. Innanzitutto l’amministratore non riceve l’incarico da ogni singolo condomino, ma dalla collettività condominiale. Sempre l’assemblea in ultima analisi dovrebbe esprimersi, se, l’eventuale inadempimento commesso sia passibile della grave sanzione di revoca.

Ma ancor di più, la norma così come elaborata, consentirà ad ogni condomino di avviare una causa direttamente contro l’amministratore, aumentando il contenzioso, e condizionando l’attività di gestione a possibili ingerenze o pressioni.

Gli amministratori dovranno esser vigili, perchè l’avvio di una procedura di tale genere, potrebbe concludersi oltre, che, con una revoca, con una condanna a risarcire le spese a controparte.

Come dire oltre al danno, la beffa!