Riscossione forzosa quote condominiali entro sei mesi, adempimento punitivo per l’amministratore di condominio

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Vi sono alcune norme della Riforma del condominio, che, sembrano avere una volontà punitiva nei confronti dell’amministratore di condominio, imponendogli incombenze, che, anche se valide da un punto di vista teorico, appaiono di difficile applicazione pratica.

Ad esempio la nuova formulazione dell’articolo 1129 comma 9 del Codice Civile, che si occupa, tra l’altro, degli obblighi dell’amministratore di condominio, in caso di morosità del condomino nel versamento delle quote condominiali, ecco il testo: ”Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizione per l’attuazione del presente codice”.

Tra l’altro la 63° Disposizione di attuazione al Codice Civile così dispone; “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”.

La norma da un punto di vista prettamente teorico appare encomiabile, mentre, da un punto di vista pratico appare di difficile applicazione, da parte dell’amministratore di condominio.

La norma impone all’amministratore, con inutile stress, di recuperare in modo continuativo le morosità, imponendogli un termine di soli sei mesi di fatto inattuabile.

Applicando alla lettera la norma, quando la morosità non si limiti ad una percentuale minima di condomini, ma investa la maggioranza della compagine condominiale. L’amministratore sarà costretto a commissariare il condominio, consegnandolo nelle mani di un legale, addetto al recupero crediti, il quale si dovrà avvalere della procedura esecutiva, anche, per somme pari a tre rate bimestrali, quantificate in pochi euro.

Considerati gli alti livelli del tasso di morosità, come farà l’amministratore a perseguire giudizialmente in tempi brevi tutti i condomini morosi?

Attenzione quindi, per tutti gli amministratori di condominio, se per esempio, il consuntivo di spesa di un condominio, sarà approvato entro il prossimo 31 Dicembre  2017, in caso di morosità della quota, l’amministratore avrà sei mesi di tempo per tentare il recupero della medesima, se non vi riesce, nello stesso termine dovrà dare avvio, ove previsto avvalendosi di una collaborazione professionale, al recupero coattivo a mezzo Autorità Giudiziaria.

Tra l’altro il Codice Civile inserisce, la mancata applicazione della norma, da parte dell’amministratore di condominio, tra le gravi irregolarità, che, consentono ad ogni condomino, anche singolarmente, di adire l’Autorità Giudiziaria per la revoca dell’amministratore.

Effettivamente il legislatore, prima di promulgare norme, formalmente ineccepibili, ma di difficile applicazione pratica dovrebbe consultare gli esperti della materia, che, quotidianamente si confrontano con una professione così difficile.