Il segretario dell’assemblea di condominio!

segretario-assemblea-di condominio

Segretario assemblea di condominio, insieme al presidente sono figure necessarie per assicurare deliberati efficaci, ma sono state oggetto di interventi legislativi discutibili.

La figura del presidente è stata trattata in un nostro precedente articolo al quale rimandiamo i lettori.

l segretario dell’assemblea condominio è una figura fondamentale nell’organizzazione e nella gestione delle assemblee condominiali.

Scopriamo insieme chi è il segretario dell’assemblea condominio e quali sono i suoi compiti principali.

Recentemente una sentenza della giurisprudenza di legittimità  ha analizzato e definito il segretario assemblea di condominio.

Corte di Cassazione Sezione 2° Civile – Sentenza n°22958 del 22 luglio 2021: “la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea di condominio, nel regime antecedente all’introduzione del sesto comma dell’articolo 66 Disposizioni di Attuazione al Codice Civile (avvenuta in forza del Decreto Legge n°104 del 2020, convertito in Legge n° 126 del 2020, ove si è previsto che, in caso di partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini), non era prescritta da alcuna norma a pena di nullità (seppur menzionata nel previgente secondo comma dell’articolo 67 Disposizioni di Attuazione al Codice Civile).

Pertanto, nel regime qui applicabile ratione temporis, la mancata nomina di un presidente e di un segretario o l’eventuale irregolarità relativa ad essa non comportano alcuna invalidità delle deliberazioni assembleari….

In particolare, compito del segretario che assiste all’assemblea è quello di documentare la costituzione del collegio e di descrivere l’attività quale risulta dalle dichiarazioni del presidente, verbalizzando, altresì, in riassunto, le dichiarazioni dei partecipanti che ne fanno richiesta…”.

Inoltre!

Corte di Cassazione Sezione 2° Civile – Ordinanza n°8577 del 29 marzo 2024: ” …… in particolare, compito del segretario che assiste all’assemblea è quello di documentare la costituzione del collegio e di descrivere l’attività quale risulta dalle dichiarazioni del presidente, verbalizzando, altresì, in riassunto, le dichiarazioni dei partecipanti che ne fanno richiesta.

Detto verbale ha, allora, natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale di esso, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova. 

Incombe, tuttavia, sul condomino che impugni la delibera assembleare l’onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale“.

La sentenza evidenzia la discrezionalità del segretario assemblea di condominio nel regime previgente alla Legge n°126 del 2020.

Norma che ha introdotto il 6° comma dell’articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione al Codice civile.

La nuova norma si riferisce esclusivamente alle assemblee di condominio in videoconferenza, nulla stabilendo per le assemblee condominiali in presenza o miste.

Anche qui si conferma la incongruenza delle ultime modifiche legislative in materia condominiale.

In ogni caso la sentenza cristallizza il compito del segretario quale addetto alla verbalizzazione sia della fase costitutiva, che di quella deliberativa dell’assemblea.

A prescindere da tutto si insiste nel considerare le figure del presidente e del segretario indispensabili.

Quali elementi essenziali per assicurarsi un proficuo esito dei lavori assembleari.