Il segretario dell’assemblea di condominio!
Segretario dell’assemblea di condominio, insieme al presidente sono figure necessarie per assicuare deliberati efficaci, ma sono state oggetto di interventi legislativi non sempre congrui.
La figura del presidente è stata trattata in un nostro precedente articolo al quale rimandiamo i lettori.
Recentemente una sentenza della giurisprudenza di legittimità ha analizzato e definito il segretario dell’assemblea di condominio.
Corte di Cassazione Sezione 2° Civile – Sentenza n°22958 del 22 luglio 2021: “la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea di condominio, nel regime antecedente all’introduzione del sesto comma dell’articolo 66 Disposizioni di Attuazione al Codice Civile (avvenuta in forza del Decreto Legge n°104 del 2020, convertito in Legge n° 126 del 2020, ove si è previsto che, in caso di partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini), non era prescritta da alcuna norma a pena di nullità (seppur menzionata nel previgente secondo comma dell’articolo 67 Disposizioni di Attuazione al Codice Civile). Pertanto, nel regime qui applicabile ratione temporis, la mancata nomina di un presidente e di un segretario o l’eventuale irregolarità relativa ad essa non comportano alcuna invalidità delle deliberazioni assembleari…. In particolare, compito del segretario che assiste all’assemblea è quello di documentare la costituzione del collegio e di descrivere l’attività quale risulta dalle dichiarazioni del presidente, verbalizzando, altresì, in riassunto, le dichiarazioni dei partecipanti che ne fanno richiesta…”.
La sentenza evidenzia la discrezionalità delle figure nel regime previgente alla Legge n°126 del 2020 che ha introdotto il 6° comma dell’articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione al Codice civile, a tal proposito si deve evidenziare che la norma si riferisce esclusivamente alle assemblee di condominio in videoconferenza, nulla stabilendo per le assemblee condominiali in presenza o miste.
Anche qui si conferma la incongruenza delle ultime modifiche legislative in materia condominiale.
In ogni caso la sentenza cristallizza il compito del segretario quale addetto alla verbalizzazione sia della fase costitutiva, che di quella deliberativa dell’assemblea.
A prescindere da ogni incongruenza legislativa, si insiste nel considerare le figure del presidente e del segretario, come elementi essenziali per assicurarsi un proficuo esito dei lavori assembleari.