La delibera condominiale che assuma decisioni su beni di proprietà privata dei condomini è radicalmente nulla e la nullità pùo essere sempre rilevata d’Ufficio dal Giudice.
Il principio è stato confermato da una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione – Sezione 6° Civile – Ordinanza n°6652 del 15 Marzo 2017: “……l’assemblea condominiale non può validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell’ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull’adeguato uso delle cose comuni, nel caso di lavori di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono, è valida la deliberazione assembleare che provveda al rifacimento degli eventuali elementi decorativi o cromatici, che si armonizzano con il prospetto del fabbricato, mentre è nulla quella che disponga in ordine al rifacimento della pavimentazione o della soletta dei balconi, che rimangono a carico dei titolari degli appartamenti che vi accedono (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14576 del 30/07/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6624 del 30/04/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7603 del 30/08/1994). E alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall’articolo 1421 del Codice Civile, secondo cui è comunque attribuito al giudice, anche d’appello, il potere di rilevarne d’ufficio la nullità..”
Già con la Sentenza n. 305 del 12/01/2016 della 2° Sezione, la Suprema corte aveva chiarito come”……. il limite in merito al rilievo dell’invalidità in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, operi solo per le delibere annullabili.
In tal senso Cass. Sez. 2, n. 9641 del 27/04/2006, secondo cui ben può il giudice rilevare di ufficio la nullità quando, come nella specie, si controverta in ordine alla applicazione di atti (delibera d’assemblea di condominio) posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda ( da ultimo in termini sostanzialmente conformi, ed in motivazione Cass. n. 23688/2014; Cass. n. 1439/2014).
Alla luce dei principi elencati gli amministratori di condominio dovrebbero verificare attentamente e preventivamente le delibere condominiali prima di eseguirle, al fine di evidenziarne i profili di nullità, atti a limitarne gli effetti.