La Corte Costituzionale, con Sentenza del 24 ottobre 2012, ha dichiarato l’illegittimità, per eccesso di delega legislativa, dell’art. 5, primo comma, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, relativa alla mediazione prevista come obbligatoria per le controversie civili e commerciali, Il Decreto Legislativo n°28 del 2010 aveva introdotto, nell’ambito di specifiche materie (tra cui il condominio), la mediaconciliazione come una condizione di procedibilità dell’azione, ossia non si sarebbe potuto citare un soggetto innanzi all’Autorità Giudizaria se prima non ci si fosse rivolto preventivamente ad un organismo di mediazione.
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale la media conciliazione torna facoltativa nelle seguenti materie 1) condominio; 2) diritti reali; 3) divisione; 4) successioni ereditarie; 5) patti di famiglia, 6) locazione; 7) comodato; 8) affitto di aziende; 9) risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; 10) risarcimento del danno da responsabilità medica; 11) diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità; 12) contratti assicurativi, bancari e finanziari.