Per chi si occupa di amministrazione condominiale è sovente imbattersi in immobili indivisi, ossia in proprietà comune a più soggetti, i quali non di rado si rimbalzano tra di loro il saldo delle spese condominiali.
In questi casi come si deve agire?
L’amministratore di condominio deve dividere gli importi dovuti tra tutti i partecipanti alla comunione o potrà rivolgersi a un tra l’oro chiedendo l’intera somma dovuta.
Secondo l’articolo 1292 del Codice Civile l’obbligazione è solidale, o ‘in solido’, quando, alla presenza di più debitori di un unico creditore, i debitori sono solidalmente obbligati per la medesima prestazione, così che il creditore può pretendere l’intera prestazione da uno qualunque dei debitori, il cui adempimento libera tutti gli altri.
La giurisprudenza di legittimità si è già occupata della questione Corte di Cassazione Sentenza n°355/1970: “i comproprietari pro indiviso di un appartamento sito in un edificio condominiale non possono essere considerati quali condomini singoli, ma nel loro insieme, e, dunque, non essendo consentita, riguardo al pagamento delle spese condominiali, un’ulteriore divisione, tutti sono unitariamente, e in modo indivisibile, obbligati rispetto il Condominio”.
Anche un pronunciamento più recente della giurisprudenza di legittimità Corte di Cassazione Sezione II Civile, Sentenza 21 ottobre 2011 n°21907, ha così dichiarato: ” I comproprietari di un’unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali….”
Alla conclusione si può arrivare riferendosi all’articolo sessantotto Disposizioni attuazione al Codice Civile, il quale prevede che le spese condominiali vanno corrisposte con riferimento al valore della singola unità immobiliare, considerata nella sua unitarietà e all’articolo sessantasette delle medesime Disposizioni, ai cui sensi qualora un piano o porzione di piano appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea condominiale, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice.
Sembrerebbe che alla solidarietà attiva per la partecipazione in assemblea, corrisponda una solidarietà passiva per il pagamento delle spese condominiali.