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Spese personali in condominio!

21 Agosto 2022

Cosa sono le spese personali in condominio?

O meglio quando l’amministratore in sede di ripartizione o rendiconto, può addebitarle ai singoli condomini?

Il principio che regola la ripartizione delle spese in condominio è il principio della proporzionalità, sancito dall’articolo 1123 del Codice civile.

Le spese utili alla collettività condominiale vanno ripartite tra i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Il principio è indicato dal primo comma della norma, che tra l’altro prevede delle deroghe al secondo (uso potenziale) e terzo (condominio parziale) comma.

Ma cosa accade per quelle spese che intrinsecamente non riguardano la collettività condominiale, ma il singolo condomino, come ad esempio i costi di raccomandata postale, per la convocazione di assemblea condominiale o un sollecito di pagamento?

Nel silenzio del legislatore la giurisprudenza di legittimità ha assunto posizioni non sempre univoche.

Un iniziale intervento in materia risale all’anno 2008.

 Corte di Cassazione Sezione 2 Civile – Sentenza – 06/10/2008 n°24696: “E’ affetta da nullità – e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall’articolo 1137 del Codice civile, la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza”.

Al principio generale negli anni successivi sono seguite altre sentenze direttamente riferite alle spese postali che ne hanno obiettato i presupposti.

Corte di Cassazione Sezione 2 civile – Sentenza – 10/05/2019 n°12573: “in materia di Condominio negli edifici, gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovuti all’Amministratore in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e straordinarie, sono inquadrabili nell’ambito dell’articolo 1123, comma 2, Codice civile, purché sia concretamente valutata la natura dell’attività resa al singolo condomino e la conseguente addebitabilità individuale o meno ad esso dei relativi costi”

Ossia, parrebbe lecito l’addebito personale ai singoli condomini delle spese per i solleciti, inquadrabile come spesa destinata a servire i condomini in misura diversa, secondo il disposto dell’articolo 1123 del Codice civile, secondo comma.

In senso conforme Corte di Cassazione Sezione 2 civile – Sentenza – 04/09/2020 n°18503.

Da ultimo una recentissima decisione ha confermato il principio. Nel caso di specie riferito a costi sostenuti dal Condominio – pari ad euro 23,90, per due solleciti del pagamento di spese straordinarie

Corte di Cassazione Sezione 2 civile – Ordinanza – 17/08/2022 n°24831: “gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali sono inquadrabili nell’ambito dell’articolo 1123, comma 2, del Codice civile, a norma del quale, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuna può farne”.

A questo punto il principio appare abbastanza consolidato!