Il tema degli animali in condominio è tra i più discussi degli ultimi anni. L’intervento della Riforma del condominio del 2012 (legge 220/2012) ha modificato l’art. 1138 c.c., introducendo un principio chiaro:
“Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.”
Una frase che sembra semplice, ma che ha generato dubbi interpretativi, controversie e un ampio dibattito giuridico.
In questo articolo analizziamo in modo chiaro e aggiornato:
- a quali regolamenti si applica il divieto di vietare gli animali;
- se il regolamento contrattuale può imporre limitazioni;
- cosa si intende per animali domestici;
- se la norma tutela solo proprietari o anche gli inquilini;
- quali sono le regole di comportamento per chi vive con cani, gatti o altri animali;
- quali rimedi esistono contro condotte moleste.
1. Il principio dell’art. 1138 c.c.: cosa dice la legge sugli animali in condominio
L’articolo 1138 c.c., come modificato dalla legge 220/2012, stabilisce che:
“Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.”
L’intento del legislatore era chiaro: evitare divieti generalizzati nei regolamenti condominiali e valorizzare il ruolo sociale degli animali da compagnia, ormai considerati parte della famiglia affettiva.
La norma, però, si riferisce ai regolamenti formati ai sensi dell’art. 1138 c.c., cioè ai regolamenti assembleari.
Qui nasce il problema interpretativo:
➡️ La stessa limitazione vale anche per i regolamenti contrattuali?
2. Regolamento assembleare e regolamento contrattuale: differenze decisive
Regolamento assembleare
- Approvato dall’assemblea con la maggioranza qualificata.
- Può disciplinare uso delle parti comuni e ripartizione spese.
- Non può incidere sui diritti individuali dei condomini.
- L’art. 1138 c.c. vieta espressamente di porre divieti sugli animali domestici.
Quindi:
✅ Un regolamento assembleare non può vietare la detenzione di animali domestici.
Regolamento contrattuale
- Imposto dal costruttore-venditore al momento della vendita delle unità immobiliari.
- Accettato tramite il rogito da tutti gli acquirenti.
- Può limitare anche i diritti individuali, purché in modo non arbitrario.
Per anni si è discusso se un regolamento contrattuale potesse vietare del tutto gli animali.
Cosa diceva la giurisprudenza sugli animali in condominio prima della riforma
La Cassazione, con sentenza n. 3705/2011, aveva precisato che:
➡️ un divieto assoluto di tenere animali in condominio è valido solo se approvato all’unanimità.
Dunque, prima del 2012, il principio era chiaro:
- Serve unanimità per imporre un divieto così incisivo.
Dopo la riforma cosa è cambiato?
L’art. 1138 ora vieta il divieto “di possedere o detenere animali domestici”, ma parlando solo del regolamento assembleare.
La norma non menziona esplicitamente i regolamenti contrattuali.
Questo lascia aperta la questione:
➡️ Un regolamento contrattuale che vieta gli animali è valido oppure è superato dalla nuova legge?
La dottrina prevalente ritiene che:
- La riforma non ha abrogato automaticamente i divieti contrattuali, perché il legislatore non ha usato formule di carattere “imperativo” tali da travolgere vincoli accettati volontariamente.
- Tuttavia, un divieto troppo ampio potrebbe essere considerato illegittimo se lesivo della dignità o dei diritti fondamentali, alla luce del mutato valore sociale degli animali.
In pratica:
⚖️ Il regolamento contrattuale potrebbe ancora imporre limiti, ma la sua validità non è più così scontata.
La tendenza è verso una lettura restrittiva delle limitazioni.
3. A chi si applica il divieto di vietare gli animali in condominio: solo ai proprietari o anche agli inquilini?
Un altro punto controverso riguarda l’applicazione della norma a:
- proprietari/condomini
- locatari/inquilini
Poiché la disposizione tutela la “detenzione” oltre al “possesso”, e poiché l’inquilino è un detentore qualificato, la dottrina prevalente ritiene che:
➡️ la norma si applica anche ai conduttori.
In altre parole:
- Né l’assemblea, né un regolamento assembleare possono vietare all’inquilino di tenere animali domestici.
- Il proprietario non può aggiungere nel contratto clausole che violino l’art. 1138 c.c.
(Diverso il discorso se il regolamento è contrattuale: in quel caso l’inquilino deve rispettare i limiti pattuiti dal proprietario).
4. Cosa si intende per “animali domestici”? Una definizione non così semplice
Il legislatore della riforma ha scelto un termine generico e non tecnico.
Nel primo disegno di legge si parlava di “animali da compagnia”, cioè quelli definiti dalla Convenzione europea del 1987, ratificata con legge 201/2010.
La Convenzione fa riferimento principalmente a:
- cani
- gatti
Ma non fornisce un elenco esaustivo.
Nel testo finale della riforma, invece, la parola scelta è “animali domestici”, un concetto più ampio e meno definito.
In dottrina, per “animale domestico” si intende generalmente:
- animale addomesticato dall’uomo;
- destinato alla vita in ambienti domestici;
- non pericoloso;
- legalmente detenibile.
Quindi, oltre ai classici cani e gatti, possono rientrare anche:
- conigli domestici;
- piccoli roditori da compagnia;
- uccelli ornamentali;
- pesci;
- tartarughe non protette;
- animali “da appartamento” diffusi e innocui.
Rimangono esclusi, ovviamente:
❌ specie protette
❌ animali selvatici o esotici vietati
❌ animali pericolosi (es. serpenti velenosi)
5. Cosa può fare il condominio se un animale crea problemi?
L’assemblea di condominio non può vietare la presenza di animali domestici, ma può disciplinare:
- uso delle parti comuni;
- orari e modalità di transito;
- obbligo di guinzaglio e museruola dove previsto dalla legge;
- obbligo di raccolta deiezioni;
- obblighi igienico-sanitari;
- divieti in aree tecniche o pericolose.
Se l’animale arreca disturbo intollerabile, il condominio può agire con:
- diffida;
- intervento dell’amministratore;
- delibera per richiedere comportamenti correttivi;
- azioni ex art. 844 c.c. (immissioni intollerabili);
- interamente per responsabilità del proprietario.
La giurisprudenza è molto chiara:
⚖️ Non si può vietare l’animale, ma si può vietare il comportamento molesto.
6. Regolamento contrattuale con divieto animali in condominio: cosa fare?
Se nel regolamento contrattuale esiste un divieto assoluto:
1. Verificare se è realmente contrattuale
Molti regolamenti sono indicati come “contrattuali” ma non lo sono.
2. Verificare l’unanimità
La Cassazione richiede che limiti così forti siano approvati all’unanimità.
3. Valutare la legittimità alla luce della riforma
È possibile sostenere che un divieto troppo ampio sia in contrasto con la ratio della legge 220/2012.
4. Rinvio al giudice
In caso di conflitto, la questione può essere portata davanti all’Autorità giudiziaria.
7. Conclusioni operative per animali in condominio
Il quadro attuale può essere riassunto così:
Cosa non può fare il condominio
- vietare animali domestici con regolamento assembleare;
- approvare divieti con maggioranze ordinarie;
- discriminare l’inquilino rispetto al proprietario.
I limiti del regolamento contrattuale
- imporre limiti, ma solo se:
✔ accettati all’unanimità;
✔ non contrari alla dignità della persona;
✔ coerenti con la funzione sociale degli animali.
Poteri dell’assemblea condominiale
- disciplinare uso delle parti comuni;
- intervenire contro comportamenti molesti o pericolosi.
Cosa deve fare chi vive con animali
- rispettare norme igieniche;
- evitare rumori eccessivi;
- garantire sicurezza nelle parti comuni.


