Divieto agli animali domestici e regolamento di condominio!
La nuova disposizione dell’articolo 1138 del Codice civile – come modificato dalla legge 220/2012 (Riforma del condominio) – indica che: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Come altre disposizione della legge di riforma dell’istituto condominiale, anche questa norma non appare di semplice interpretazione.
A quali regolamenti si riferisce la disposizione ai regolamenti di condominio assembleari costruiti secondo le indicazioni del medesimo articolo 1138 e approvati dall’assemblea o ai regolamenti contrattuali disposti del costruttore venditore e accettati per contratto e/o approvati dall’unanimità dei condomini?
Effettivamente anche la giurisprudenza di legittimità prima della riforma era intervenuta in materia; Cassazione civile, sez. II, sentenza 15.02.2011 n. 3705, la quale aveva ritenuto che per vietare la presenza di animali all’interno di una abitazione privata in un condominio e nelle parti comuni dello stesso occorresse l’unanimità nelle decisioni dei condomini.
La Cassazione aveva ritenuto possibile la limitazione della detenzione di animali se espressa dall’unanimità dei condomini. La legge ritiene diversamente per gli animali domestici, ma la norma si riferisce ai regolamenti assembleare e non esplicitamente anche a quelli contrattuali non regolati dall’articolo 1138 del Codice Civile.
A chi si applica la disposizione solo ai proprietari condomini o anche ai conduttori?
Cosa si intende per animali domestici? La Legge 4 novembre 2010, n. 20: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno”. Ci da una definizione degli animali di compagnia precisamente; articolo 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia); 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003…, quindi precisamente come elencato dall’allegato solo (cani e gatti). Nessun accenno vi è nella normativa di presunti animali definiti genericamente domestici. Infatti, nel primo testo di riforma, il divieto riguardava gli “animali da compagnia”, mentre nella stesura finale del testo ci si riferisce genericamente ad animali domestici.
Come rilevato in altre circostanze la legge di riforma del condominio, sembra evidenziare più criticità di quelle che tenta di risolvere!