L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia si realizza attraverso una detrazione dall’Irpef delle spese sostenute, per un determinato ammontare massimo a unità immobiliare.
Per le spese sostenute relative al periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 la detrazione è pari al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro a unità immobiliare.
La materia è regolata dall’articolo 16-bis del DPR 917 del 1986.
Il Decreto interministeriale del 18/02/1998 n. 41 – Min. Finanze: Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, ci indica gli adempimenti utili affinché si possa beneficiare della detrazione letteralmente all’articolo 1, si asserisce:” I soggetti che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d’imposta……….. sono tenuti a:………”
L’indicazione è univoca il beneficio della detrazione è un’opportunità concessa dalla normativa, ma per realizzarsi abbisogna di alcune procedure specifiche e non è naturalmente collegata all’esecuzione dei lavori.
Ora ci si chiede, l’amministratore di condominio, in caso di ristrutturazione edilizia condominiale è obbligato ad avviare le procedure idonee a consentire ai condomini amministrati il beneficio fiscale e in caso non vi provveda, può esserne chiamato a risponderne?
Il punto 5° dell’articolo 1129 del codice civile, che evidenzia le attribuzioni dell’amministratore di condominio, include tra i suoi obblighi l’eseguire gli adempimenti fiscali. A ben vedere il beneficio concesso, come la stessa norma sostiene, non è un adempimento fiscale, ma una facoltà.
Non sembrerebbe ravvisarsi nella normativa attualmente in vigore una specifica statuizione in materia, ossia una disposizione che esplicitamente obblighi l’amministratore agli adempimenti idonei a far beneficiare dello sgravio fiscale i condomini in caso di ristrutturazione edilizia, senza uno specifico mandato assembleare in tal senso.
Indubbiamente è opportuno che l’amministratore in sede assembleare al momento di procedere alla deliberazione dei lavori proponga ai condomini la possibilità di beneficiare dello sgravio fiscale, ma non è escluso che l’assemblea con quorum qualificato possa deliberare di non aderire all’opportunità.
Altro caso è quello dei lavori di ristrutturazione edilizia commissionati direttamente dall’amministratore di condominio, a prescindere dal passaggio assembleare.
Se l’amministratore non adempie le incombenze necessarie affinché i condomini amministrati beneficino dello sgravio, è passibile di responsabilità nei loro confronti?
Alla luce di quanto fin qui discusso potrebbe azzardarsi una risposta negativa, ma la materia è complessa è abbisogna di nuovi approfondimenti.
Un nuovo indirizzo in materia ci è dato da un recente ordinanza della giurisprudenza di legittimità.
Cassazione Civile Ordinanza Sezione 2 numemo 6086 anno 2020: “…..l’effettuazione dei pagamenti in modo tracciabile, secondo le norme ex DM 41/98, appare condotta ricompresa nel mandato affidato all’amministratore, posto che il singolo condominio poteva godere del contributi, non già, in forza di situazioni soggettive potenzialmente sconosciute all’amministratore, bensì semplicemente in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti sul bene comune amministrato. Di conseguenza era dovere di diligenza dell’amministratore condominiale effettuare i pagamenti in modo da conservare ai singoli condomini, che intendevano usufruirne, la facoltà di godere della detrazione fiscale ex lege 449/1997,posto che trattavasi semplicemente di modalità di esecuzione di attività – pagamento del compenso all’appaltatore – comunque rientrante nella propria sfera di competenza”.