Impugnazione delibera condominiale!

impugnazione delibera condominiale

Cosa si intende per impugnazione delibera condominiale?

Impugnazione delibera condominiale. Quali sono le attribuzioni dell’amministratore in caso in cui venga chiesto all’Autorità Giudiziaria l’annullamento di una delibera condominiale?

Chi può impugnare una delibera?

In base alle disposizioni dall’articolo 1137 del Codice Civile. Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli 1117-1136 sono obbligatorie per tutti i condomini.

Nessun condomino si può sottrarre al volere assembleare a meno che, non impugni la delibera innanzi all’Autorità Giudiziaria.

La norma che dispone l’esecutività delle delibere condominiali obbliga il condomino a corrispondere la quota di spesa deliberata, a favore del condominio deliberante.

Solo l’annullamento, o la sospensione degli effetti della delibera a seguito di azione ex articolo 1137 Codice Civile possono far cessare o sospendere tale obbligo.

Innanzitutto secondo quanto disposto dallarticolo 1137 del Codice Civile.

Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Quindi nessun condomino si può sottrarre al volere assembleare a meno che, non impugni la delibera condominio, con impugnativa, innanzi all’Autorità Giudiziaria.

La norma vale sia per i presenti in assemblea che per gli assenti, sia per coloro che hanno contribuito alla decisione, sia per i contrari che per gli astenuti.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto potrà adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni.(Impugnazione delibera condominiale)

Il termine per l’opposizione, decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Che termini ci sono per agire?

Trenta giorni è termine perentorio, che parte dalla data del deliberato per gli assenti e gli astenuti e dalla data di ricezione della copia del verbale per gli assenti.

Se non rispettato comporta l’impossibilità ad impugnare la delibera condominiale.

Secondo l’articolo 1137 del Codice civile le delibere contrarie alla legge e/o al regolamento di condominio sono annullabili.

Impugnabili entro trenta giorni innanzi l’Autorità Giudiziaria dagli assenti e/o dissenzienti.

La dottrina e la giurisprudenza hanno deliberato un’altra categoria di delibere illegittime le così dette delibere nulle.

Le delibere nulle di solito sono prive degli elementi essenziali di una delibera.

Hanno un oggetto impossibile o illecito, hanno un oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, o incidono sul libero godimento dei beni e/o dei servizi comuni o sui diritti individuali dei condomini.

Sulle loro proprietà esclusive, limitandoli in modo non consentito.

Secondo l’articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Comma 1-bis.

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio……….,  è tenuto, a esperire   il   procedimento   di   mediazione   ai   sensi   del   presente   decreto.

Anche la procedura di impugnazione delle delibere condominiali soggiace all’obbligo di mediazione preventiva.

Al procedimento di mediazione, preliminare all’impugnazione delibera condominiale, è legittimato a partecipare l’amministratore di condominio.

Pertanto è necessario che l’amministratore acquisisca le necessarie competenze per gestire consapevolmente la procedura.

Da qui la necessità di una specifico protocollo che il Mapi ha realizzato a beneficio dei propri iscritti.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite; n°9839 del 14 aprile 2021 ha enunciato questo principio di diritto.

“In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, de­ducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell’assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che  hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni”  e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all’ordine pubblico” o al “buon costume”.

Al di fuori di tali ipotesi, le delibera­ zioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del rego­lamento condominiale sono semplicemente annullabili e l’azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all’articolo 1137 del Codice Civile”.

Appare chiara la differenza tra delibera condominiali nulle e annullabili e tra i relativi tempi di impugnazione della delibera condominiale.

Nel contesto condominiale, è fondamentale comprendere la distinzione tra delibere nulle e delibere annullabili.

É di fondamentale importanza che i condomini siano consapevoli di queste differenze.

Comprendano che le delibere nulle possono essere contestate in qualsiasi momento, mentre per le delibere annullabili esiste un periodo di impugnazione limitato.

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