La legislazione in materia di condominio negli edifici non contiene alcuna norma specifica che preveda espressamente l’obbligo dell’amministratore di partecipare all’assemblea condominiale.
Secondo quanto previsto dall’articolo 66 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile l’assemblea di condominio è convocata annualmente in via ordinaria e secondo necessità in via straordinaria dall’amministratore di condominio, ma la norma non fa alcun accenno alla sua partecipazione al consesso.
Tra l’altro il comma 5° dell’articolo 67 della norma indica espressamente in senso contrario, che:”All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea “.
La disposizione risponde parzialmente al quesito oggetto della nostra riflessione, statuendo il principio secondo cui l’amministratore di condominio certamente non potrà partecipare alle assemblee come delegato dei condomini.
Tra l’altro, anche l’articolo 1136 del Codice Civile che regola la costituzione dell’assemblea e la validità deliberazioni non prevede espressamente, per l’amministratore di condominio, l’obbligo di partecipare all’assemblea, anche se il 6° comma dell’articolo indica, in maniera generica, che:”L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”.
Come detto l’ufficio dell’amministratore di condominio, è deputato, di regola, dalla norma alla convocazione dei condomini, quindi una verifica della regolare convocazione di tutti gli aventi diritto andrebbe fatta preventivamente dai condomini presenti in assemblea con l’ausilio dell’amministratore, obbligato a consegnare loro la documentazione idonea a provare la regolarità della procedura , potendo altresì, una volta attuata l’incombenza preliminare lasciare il consesso pronto a discutere e deliberare.
Mentre come accennato il legislatore non sembrerebbe aver imposto l’obbligo all’amministratore di partecipare alle assemblee del condominio amministrato la giurisprudenza si è espressa in modo difforme, valutando così interconnessi i rapporti tra amministratore e assemblea da rendere ormai consolidata la prassi della sua partecipazione al collegio, spesso con la funzione di segretario (atto a redigere il verbale sotto dettatura del presidente), considerando la consuetudine estremamente positiva e idonea a facilitare l’applicazione pratica delle delibere.
Esattamente così si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità Corte di Cassazione sezione 2° civile, sentenza del 12 marzo 2003 n°3596: “Per quanto attiene alla partecipazione dell’amministratore all’assemblea (ordinaria o straordinaria), è pur vero che la sua presenza in assemblea non è espressamente contemplata tra le attribuzioni dell’amministratore stabilite dagli articoli 1130 e 1131 del Codice civile. Ma ciò non significa che l’amministratore non sia tenuto a partecipare alle riunioni del collegio.
Per la verità, secondo le disposizioni del codice i rapporti tra l’amministratore e l’assemblea sono strettissimi…………………………..Pertanto, sebbene tra i compiti dell’amministratore enumerati dal codice non sia espressamente prevista la sua partecipazione all’assemblea, ordinaria e straordinaria, in ragione dei rapporti di diritto e di fatto che tra l’amministratore e l’assemblea intercorrono ed avuto riguardo a ciò che comunemente avviene sulla base del convincimento di osservare un imperativo giuridico, la sua presenza alle riunioni del collegio deve ritenersi compresa tra i compiti istituzionali di amministrazione.………..”.