In caso di mancata formazione della volonta’ assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari a porre rimedio al degrado che da luogo al pericolo, non puo’ essere ipotizzata alcuna responsabilita’ dell’amministratore per non aver attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilita’ in capo ai singoli condomini.