Parapetti dei balconi aggettanti parti comuni dell’edificio!

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Balconi aggettanti: definizione e manutenzione

I balconi aggettanti, noti anche come balconi in aggetto, sono strutture che si estendono oltre il profilo della facciata di un edificio senza supporti verticali al di sotto.

Questa caratteristica li distingue dai balconi incassati, che invece sono integrati all’interno della struttura. Essendo esposti agli agenti atmosferici su più lati, i balconi aggettanti richiedono una manutenzione attenta per garantire la sicurezza e l’estetica dell’edificio.

La manutenzione dei balconi aggettanti include controlli regolari della struttura portante, ispezioni delle superfici per individuare eventuali crepe o danni e la protezione contro l’umidità e la corrosione.

Inoltre, è importante gestire correttamente le spese di manutenzione, che solitamente spettano al proprietario dell’unità abitativa a cui il balcone è collegato.

Tuttavia, vi possono essere eccezioni in caso di elementi decorativi o strutturali condivisi dall’intero condominio.

Comprendere il significato e la definizione di un balcone aggettante è fondamentale per una corretta gestione delle responsabilità connesse alla loro manutenzione.

Differenze tra balconi aggettanti e incassati

I balconi aggettanti, noti anche come balconi in aggetto, si distinguono dai balconi incassati principalmente per il loro posizionamento e struttura.

I balconi aggettanti sporgono dalla facciata dell’edificio senza supporto diretto dal basso, sostenuti da travi o staffe integrate nella struttura muraria.

Questa caratteristica conferisce ai balconi aggettanti un aspetto più prominente ed esposto rispetto ai balconi incassati, che invece sono integrati all’interno del volume dell’edificio e circondati su tre lati da muri.

La differenza strutturale influisce anche sulla gestione delle spese di manutenzione: i costi per i balconi aggettanti possono includere interventi specifici per assicurare la stabilità delle travi di supporto e la protezione dagli agenti atmosferici.

Al contrario, i balconi incassati possono beneficiare di una protezione naturale dai muri laterali, riducendo potenzialmente le necessità di manutenzione esterna.

Comprendere queste differenze è fondamentale per chiunque stia considerando la progettazione o l’acquisto di un immobile con queste caratteristiche architettoniche.

Ripartizione delle spese per balconi aggettanti

Quando si tratta di balconi aggettanti, una delle questioni più discusse è la ripartizione delle spese di manutenzione.

Secondo il Codice Civile italiano, i costi relativi ai balconi aggettanti sono generalmente condivisi in base alla loro funzione estetica e strutturale.

Se il balcone aggettante ha funzione decorativa e contribuisce al decoro dell’intero edificio, le spese possono essere suddivise tra tutti i condomini.

Tuttavia, se il balcone serve specificamente l’appartamento al quale è collegato e non ha rilevanza sul piano estetico dell’edificio, i costi di manutenzione potrebbero essere a carico esclusivo del proprietario dell’unità abitativa.

Inoltre, è importante considerare che i regolamenti condominiali possono influenzare la ripartizione delle spese.

Pertanto, è consigliabile esaminare attentamente il regolamento del proprio condominio e, se necessario, consultare un esperto in diritto condominiale per chiarire eventuali dubbi.

Questa attenzione ai dettagli assicura che tutti i proprietari siano equamente coinvolti nel mantenimento della sicurezza e dell’estetica dei balconi aggettanti, preservando nel contempo l’armonia all’interno del condominio.

La Suprema Corte di Cassazione, in un recentissimo pronunciamento, Sentenza n°30071 pubblicata dalla Seconda Sezione in data 14 dicembre 2017, riferendosi ai parapetti dei balconi aggettanti con funzione ornamentale li ha qualificati come beni comuni rientranti a pieno titolo nelle indicazioni dell’articolo 1117 del Codice Civile.

Così ha letteralmente statuito la Corte.

“Per orientamento consolidato di questa Corte, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’articolo 1117 del Codice Civile, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cass. Sez. 2, 21/01/2000, n. 637 del; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14576; Cass. Sez. 2, 30/04/2012, n. 6624)”.

La Corte ho poi dichiarato che affinché una sentenza possa statuire sulla modificazione dei beni indicati è necessario il litisconsorzio di tutti i rimanenti condomini del fabbricato: “Ciò premesso, l’azione di un condomino diretta alla demolizione, al ripristino, o comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio (nella specie, relativi ai frontali ed ai parapetti), costituenti, come tali, parti comuni ai sensi dell’articolo 1117, n. 3, va proposta nei confronti di tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari, essendo altrimenti la sentenza “inutili ter data” (argomentando da Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11109 del 15/05/2007)”.

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