L’amministratore di condominio dietro incarico di nominare un tecnico al fine di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria nel fabbricato non può liquidare la parcella se non dietro mandato esplicito dell’assemblea. Poichè in caso di amministrazione straordinaria, l’iniziativa dell’amministratore senza la preventiva deliberazione dell’assemblea è consentita solo in caso di lavori urgenti, ed in caso di crenza del presupposto, le iniziative di spesa assunte dall’amministratore relative alla medesima manutenzione straordinaria non creano obbligazioni per i condomini.