amministratore di condominio esame on line

Amministratore di condominio esame on line! No!

16 Settembre 2023

I corsi degli amministratori di condominio, sia di Formazione sia di Aggiornamento sono regolati dal Decreto Ministeriale 13 agosto 2014 n°140.

Il Decreto disciplina anche i corsi on line in modo compiuto e approfondito.

Articolo 5 del Decreto: “Il corso di Formazione e di Aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico”.

Il dettato della norma è incontrovertibile i corsi per amministratore di condomino, sia di formazione, sia di aggiornamento possono svolgersi in via telematica.

Ma per l’esame finale del corso è obbligatoria una sede e la relativa presenza del candidato.

Secondo il tipico schema delle Università Telematiche.

La circostanza è confermata dalla nota del 17 Giugno 2015, quando  il Ministero della Giustizia ha risposto ad alcuni chiarimenti sul Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014 n°140.

La norma e il successivo chiarimento non andrebbero trascurate dai  candidati ai corsi on line amministratore di condominio formazione e aggiornamento.

Per verificare la legittimità di un corso, l’interessato dovrebbe accertarsi preventivamente se si preveda o meno l’esame finale alla presenza fisica del candidato.

Eventuali corsi telematici, con esami finali on line, che non prevedono la presenza fisica, andrebbero valutati negativamente.

Secondo il nostro parere non sono conformi al Decreto e per l’effetto non abilitanti alla professione, né tantomeno all’aggiornamento professionale.

Il Tribunale di Torino è intervenuto (sembra per la prima volta) in tema di revoca di amministratore condominiale per irregolarità nella formazione.

Nella fattispecie, il condòmino lamentava che il proprio amministratore, “aggiornato” professionalmente partecipando ad un corso online, non avesse sostenuto l’esame, presso la sede individuata dal responsabile scientifico.

Da cui la richiesta di revoca del mandato professionale.

Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, con il Decreto 1768/2019  ha ritenuto che nel caso si verta in ipotesi di una mera irregolarità, inidonea a dare luogo alla revoca dell’amministratore (e alla conseguente risoluzione del rapporto di mandato che lo lega al condominio), a norma dell’articolo 1129 del Codice civile.

Precisamente: “le menzionate irregolarità non possono ritenersi gravi e dunque – in assenza, lo si ribadisce, di una espressa previsione normativa in tal senso – non possono dare luogo alla revoca dell’amministratore”

L’emergenza in atto nel nostro paese, dovuta all’infezione da coronavirus COVID-19,  ha consentito di riabilitare l’insegnamento telematico.

Valida alternativa alla formazione frontale,  che in questa contingenza risulta indispensabile.

Appare auspicabile, che la validità della formazione telematica, sia definitivamente riconosciuta e si superino gli inutili pregiudizi sin qui subiti e le conseguenti emarginazioni.

Dato atto che ormai i più accreditati sistemi di formazione ed istruzione, anche universitaria, ne fanno uso quotidiano.

Noi del Mapi siamo stati i primi a preferire un progetto di formazione telematica!

In occasione della recente emergenza sanitaria (Covid 19), avevamo deciso di avviare un protocollo nei nostri corsi per amministratore di condominio che consentisse la valutazione finale (esame) dello studente da remoto.

Con l’aiuto delle tecnologie in uso per le videoconferenze al fine di testare da parte dell’esaminatore l’identità e la presenza fisica dell’esaminando. 

Allo stesso tempo abbiamo comunicato formalmente la decisione al Ministero della Giustizia dicastero competente in materia.

Il Ministero ci ha riscontrato con nota del 14 Aprile 2020.

Ritenendo che: ”La modalità telematica (dell’esame n.d.s.) si pone, invece, in diretto contrasto con quanto stabilito dall’art. 5, comma 5, del medesimo D.M. n. 140/2014, secondo cui “Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.

Il contenuto del precetto esclude la possibilità di svolgere anche l’esame finale mediante connessione da remoto o con strumenti telematici.

Dovendo svolgersi l’esame nella sede indicata dal responsabile scientifico del corso.

A fronte del chiaro contenuto del precetto, la possibilità di tenere l’esame finale in via telematica è rimessa all’adozione di una specifica norma.…………”.

A questo punto sarebbe utile conoscere se in questi anni successivi alla promulgazione del Dm 140 sono stati conclusi corsi per amministratore di condominio con esame on line.

Tra l’altro sarebbe utile conoscere che tipo di valore abbiano questi corsi!

Noi del Mapi abbiamo sempre tenuto esami alla presenza fisica del candidato!

Nessun esame on line per l’amministratore di condominio!