Il condomino, che, con una o più missive indirizzate anche agli altri condomini, critica aspramente l’attività dell’amministratore del Condominio non commette nè il reato di ingiuria, nè tantomeno il reato di diffamazione. Ritenendo, che, egli esreciti legittimamente il diritto di critica regolato dall’articolo 51 del Codice Penale. Diritto, che, prevede, anche, l’uso di frasi dure, ma legittimamente esercitato, poichè è facoltà di ciascun condomino controllare i comportamenti dell’amministratore e denunciare le eventuali irregolarita’ nella gestione. Il tutto, se le critiche non contemplino una aggressione alla sfera morale della persona dell’ amministratore, ma esclusivamente una censura alle attivita’ svolte nell’esercizio della propria funzione.