La Legge di stabilità 2017 ha vietato l’uso del contante nei pagamenti concernenti le prestazioni nei contratti di appalto di opere o servizi, modificando, tra l’altro, i tempi di versamento delle ritenute d’acconto 4%.
Il comma 36 dell’articolo 1° della Legge 11 dicembre 2016 n° 232, in vigore dal 1° gennaio 2017, ha modificato il comma 2 dell’articolo 25‐ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungendo i commi 2-bis. “Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 e’ effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio e’ comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo“ e 2-ter. “Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita’ idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L’inosservanza della presente disposizione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell’articolo 11 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 “. Ossia sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.000,00.
Vista, anche, la consistenza delle sanzioni consigliamo agli amministratori di condominio di applicare le nuove disposizioni integralmente e senza indugio.