Manutenzione ascensore in condominio responsabilità dell’amministratore

Guasto-impianto-ascensore-condominio

Che cosa succede se l’impianto ascensore del condominio è oggetto di un guasto di notevole entità, con eventuale infortunio dei passeggeri.

Secondo il comma 2° dell’articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 – Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché’ per l’esercizio degli ascensori:”In caso d’incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto. Per la rimessa in servizio dell’impianto, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo….”

Dal testo della disposizione legislativa, nascono alcune domande. In caso di ascensore condominiale chi è il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante? La domanda trova agevole risposta; negli impianti condominiali la norma fa riferimento all’amministratore di condominio!

Ci si chiede, inoltre, che cosa è la verifica straordinaria?  Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti a compiere regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato,e  a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. La verifica periodica degli ascensori è compiuta da tecnici forniti di laurea in ingegneria; i tecnici indicati devono rispondere a: azienda sanitaria locale competente per territorio, in altre parole, l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a essa tale competenza; direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole; organismi di certificazione notificati e altro.

La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui sopra ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante (amministratore di condominio) rivolge richiesta dopo la rimozione del difetto manutentivo che ha causato l’incidente.

Se la verifica straordinaria ha esito positivo l’impianto può essere rimesso in esercizio.

Ci si chiede, in caso d’incidente con danni a terzi, passeggeri dell’ascensore condominiale di chi è la responsabilità? L’amministratore di condominio è chiamato in causa?

Da oltre sessantacinque anni è obbligatoria in Italia la manutenzione degli ascensori. Oggi tale obbligo è oggi sancito dall’art. 15 comma 1 del D.P.R. 162/99:”Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che devono provvedere a mezzo di personale abilitato. …”

Subito dopo, l’art. 15 comma 6 del D.P.R. 162/99 stabilisce che: “Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.”

Dal tenore della norma si evince, che in caso d’impianto condominiale, c’è una responsabilità concorrente tra amministratore del condominio e manutentore ed entrambi devono vigilare affinché l’impianto rimanga in buono stato di manutenzione, senza creare pericolo o danno per l’incolumità dei passeggeri.