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Modificata la Riforma del Condominio – Articolo 1 Comma 9 del Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145 in G.U. del 23 Dicembre 2013 n. 300 in vigore dal 24 Dicembre 2013

27 Dicembre 2013

Ad un anno dall’entrata in vigore della riforma del condominio negli edifici, Legge 11 dicembre 2012, n. 220, il legislatore, con l’adozione di un Decreto Legge, scelta, che, induce a qualche perplessità, modifica nuovamente il suo operato, speriamo, che, dopo aver ignorato la materia per diversi anni, nei prossimi tempi non si dovrà assistere ad un iperattivismo legislativo, di cui, lo stato, non si condividono le motivazioni.

Di seguito si riporta il Testo di Legge.

Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145 in G.U. del 23 dicembre 2013 n. 300, in vigore dal 24 dicembre 2013

Articolo 1° comma 9

9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ cosi’ integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono determinati i  requisiti  necessari  per  esercitare  l’attivita’  di formazione degli amministratori di condominio nonche’  i  criteri,  i contenuti e le modalita’ di svolgimento dei  corsi  della  formazione iniziale e periodica  prevista  dall’articolo  71-bis,  primo  comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione  del  Codice  civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,  le  parole  «per il  contenimento  del  consumo  energetico  degli  edifici»  sono soppresse;
c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice  civile,  per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonche’ ogni  dato  relativo  alle  condizioni  di  sicurezza»  sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio»;
d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice  civile,  per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere  eseguiti  in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in  funzione del loro progressivo stato  di  avanzamento,  il  fondo  puo’  essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11  dicembre  2012,  n.  220, dopo  le  parole:  «spese  ordinarie»  sono  aggiunte  le   seguenti: «L’irrogazione della sanzione e’  deliberata  dall’assemblea  con  le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice».