La Corte di Cassazione Penale ha condannato alla pena di in mesi due e giorni venti di reclusione, in applicazione dell’articolo 485 del Codice Penale (Falsità in scrittura privata), un amministratore di un condominio, che, aveva contraffatto un bollettino di versamento a saldo del servizio idrico condominiale, apponendovi un falso timbro di quietanza per far risultare il pagamento, in realtà mai avvenuto. La Suprema Corte ha ritenuto, che, l’interesse a falsificare la ricevuta, per far apparire saldato il debito verso l’Acquedotto, non doveva necessariamente ricollegarsi ad uno scopo di profitto; poichè il fine di procurarsi un vantaggio, posto dall’articolo 485 del Codice Penale, non si identifica necessariamente nel perseguimento di un’utilita’ di carattere patrimoniale, ma anche semplicemente morale, come e’ a dirsi dell’intento di far apparire adempiuto un obbligo rimasto invece inevaso. Colleghi amministratori fate molta attenzione.