Riforma del condominio ed ediliza pubblica

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Secondo l’articolo 1129 del Codice Civile: “Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario” L’articolo, oggetto di recente modifica con la Legge di riforma del condominio, dispone una serie di norme atte a regolare pedissequamente la nomina dell’amministratore, la durata dell’incarico, alcune sue prerogative e la sua eventuale revoca, indicandone specificatamente le motivazioni.

Nel suo ultimo comma l’articolo così dispone: ” Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, e a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica”.

La norma, non prevista dalla precedente versione del Codice Civile, introdotta dalla Legge di Riforma ha parificato totalmente il regime condominiale tra gli edifici di edilizia privata e gli edifici di edilizia residenziale e/o economica popolare.

Occorre precisare che la norma in esame è applicabile esclusivamente ai casi di condominio totalmente ceduto in proprietà a terzi o ai casi di condominio misto, ossia casi in cui l’ente pubblico venditore, avendo ceduto solo alcuni immobili del fabbricato, rimanga ancora proprietario di unità immobiliari all’interno del medesimo.

Caso diverso è l’autogestione dei fabbricati di edilizia economica e popolare e/o edilizia residenziale pubblica composti soltanto da alloggi di proprietà pubblica dati in locazione semplice. In questo caso mancano le condizioni per applicare le norme che regolano il condominio negli edifici, che abbisogna almeno di due proprietari per costituirsi ope legis.