L’uso del contante in condominio è stato ripetutamente e recentemente normato dal legislatore.
La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) con l’articolo 898 modificando il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha innalzato la facoltà di uso del contante a 3.000,00 Euro.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 come modificato dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha ulteriormente emendato la norma aggiuggendo il comma 3 bis all’articolo 49 : “A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro“.
Quindi fino al 31 dicembre 2021 per i pagamenti pari o superiori a Euro 2.000,00 si dovranno rispettare le disposizioni che prevedono la tracciabilità dei versamenti. Dal 1 gennaio 2022 la soglia sarebbe scesa ad Euro 1.000,00.
Il cosidetto Decreto milleproroghe ha modificato nuovamente la norma.
Il Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 3 comma 6 sexies ha prorogato il limite all’utilizzo del contante per i pagamenti pari o superiori a Euro 2.000,00 dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.
Pertanto le attuali disposizioni sono state prorogate di un anno.
Secondo i principi generali dell’Ordinamento Giuridico, la norma si applica anche all’amministratore di condominio.
In più la Legge di stabilità 2017 ha vietato in condominio l’uso del contante nei pagamenti concernenti le prestazioni nei contratti di appalto di opere o servizi, modificando, tra l’altro, i tempi di versamento delle ritenute d’acconto 4%.
Inoltre nella disciplina del condominio negli edifici, sembrerebbe sussistere una diversa norma, che ne inibisca l’uso!
Il nuovo articolo 1129 del Codice Civile al comma 7 così dispone:” L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio…..”
Ma cosa implica realmente la norma qui evidenziata, che l’amministratore di condominio, non potrà mai accettare pagamenti in contanti nemmeno per una quota mensile di 15? E che dovrà pagare le fotocopie fatte in copisteria al costo presunto di 2 Euro con assegno o bonifico?
Possibile che solo per il condominio vi sia una deroga al sistema generale che prevede l’uso del contante anche se limitato?
Da una prima verifica parrebbe evidenziarsi una antinomia normativa fra le norme citate. Ma da un diversa analisi del testo di Legge potrebbe anche non esserci alcun contrasto.
Probabilmente la finalità del 7° comma dell’articolo 1129 del Codice Civile, come riformato, è quella di creare una netta distinzione tra il patrimonio personale dell’amministratore ed il patrimonio del condominio, favorendo una gestione autonoma e trasparente di quest’ultimo, ma non di vietare in modo assoluto l’uso del contante in condominio. In presenza di una norma di pari grado dell’Ordianmento, che, prevede esattamente il contrario.
In ogni caso, la riforma sull’uso del contante in condominio è di recente elaborazione, si attendo le prime decisioni della Giurisprudenza in materia.