Appropriazione indebita e amministratore di condominio!

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Appropriazione indebita e amministratore di condominio, quali le correlazioni tra il reato e l’attività!

Secondo il dispositivo dell’articolo 646 del Codice penale: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000”.

Il delitto è definito appropriazione indebita e rientra tra le figure di reato che possono essere commesse dall’amministratore di condominio, che per dare corso al mandato ricevuto dei condomini gestisce e possiede loro somme di denaro.

Tra l’altro l’articolo 1129 del Codice Civile al comma 7 così dispone: ”L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.”.

La violazione dell’obbligo integra la grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell’amministratore, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore.

In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

Ci si chiede quali condotte dell’amministratore di condominio possono prefigurare il reato di appropriazione indebita.

Su punto è intervenuta una recente sentenza della giurisprudenza di legittimità; Corte di Cassazione, Sezione 7 Penale n°42271  del 28/09/2021, che ha dato alcune conferme, riportandosi: “ai condivisi insegnamenti giurisprudenziali secondo cui l’amministratore che, senza autorizzazione, distoglie i saldi dei conti attivi del condominio dal conto condominiale risponde del reato di appropriazione indebita, a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell’amministratore o ad esigenze dei condomini amministrati, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento”.

Inoltre:” nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro  relative ad un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all’atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l’interversione del possesso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione dalla carica l’amministratore potrebbe reintegrare il condominio delle somme precedentemente disperse”.

Quindi la condotta di distogliere somme dal conto corrente condominiale integra il reato, che si consuma al momento della cessazione dell’incarico, termine ultimo in cui possono reintegrarsi le somme sottratte.

Tra l’altro la materia è stata analizzata da un precedente intervento giurisprudenziale; Cassazione Penale Sezione 2°Penale n°12618 del 13/12/2019, secondo cui “integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il prelievo da parte dell’amministratore di condominio di somme di denaro depositate sui conti correnti dei singoli condomìni, dei quali egli abbia piena disponibilità per ragioni professionali, con la coscienza e volontà di farle proprie a pretesa compensazione con un credito preesistente non certo, né liquido ed esigibile

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