Convocazione assemblea condominiale!
Assemblea condominiale come si convoca?
La convocazione assemblea condominiale è l’atto con il quale l’amministratore , o in altri casi previsti dalla legge, i condomini, invitano gli aventi diritto a partecipare all’assemblea.
Indicando i tipi ed i luoghi ove si riunirà e gli argomenti sui quali si potrà deliberare.
Per l’articolo 1136 del Codice Civile l’assemblea non può deliberare se non: “consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione”.
L’avviso di convocazione assemblea condominiale, con specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione.
Il tutto a mezzo di posta raccomandata, pec, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.
Requisiti essenziali della convocazione d’assemblea condominiale sono:
1) invito a tutti i condomini;
2) informazione preventiva degli argomenti da discutere;
3) preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data fissata per la riunione;
4) modalità di convocazione.
L’avviso di convocazione assemblea condominiale deve essere comunicato soltanto ed esattamente a quelle persone che sono intestatarie, nei registri immobiliari, di una porzione dell’edificio.
La giurisprudenza di legittimità ha indicato.
Corte di Cassazione Sezione 6° Ordinanza n°4026 del 16 febbraio 2021: “Peraltro, l’amministratore di condominio, al fine di assicurare una regolare convocazione dell’assemblea, è tenuto a svolgere le indagini suggerite dalla diligenza dovuta per la natura dell’attività esercitata, onde poter comunicare a tutti l’avviso della riunione, prevalendo su ogni apparenza di titolarità il principio della pubblicità immobiliare e quello dell’effettività”.
La norma prevede che l’assemblea vada convocata mediante un avviso.
Frequentemente spedizione per raccomandata postale, o foglio firmato per ricevuta dai condomini.
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione in assemblea condominiale degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del Codice civile su istanza degli assenti non convocati.
Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha deliberato.
Corte di Cassazione Sezione 6° Ordinanza n°35512 del 19 novembre 2021: “un condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’articolo 66, comma 3, Disposizione di attuazione del Codice civile, modificato dall’art. 20 della legge 11 dicembre 2012, n. 220…”.
Secondo quanto disposto dalla 66° disposizione Transitoria e di Attuazione del Codice civile. L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. Quindi in due giorni consecutivi.
L’amministratore di condominio ha facoltà di fissare più assemblee condominiali consecutive in modo da assicurarne lo svolgimento in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date.