Coronavirus in condominio quali le indicazioni per gli amministratori? Aggiornamenti!
Come reagiscono i condomini allo stress da epidemia!
Secondo l’enciclopedia on line Treccani il termine infodemia indica una: ”Circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili”.
Da giorni, tutti siamo sottoposti a un eccesso di comunicazione sull’infezione da coronavirus Covid 19 e dagli aggiornamenti continui dei mass media; numero di contagiati, vittime e per fortuna anche numero delle persone guarite.
Lo stress che ne consegue diventa difficile da gestire e aumenta in modo esponenziale i nostri disagi quotidiani causati dall’ansia.
Purtroppo, nei condomini, luoghi di continua conflittualità dove le motivazioni emozionali sono causa di estenuanti malintesi tra i condomini e tra i condomini e l’amministratore, lo stress si sente ancora più forte.
Anche perché il condominio a differenza della famiglia, che è una forma di convivenza volontaria è una forma di convivenza coattiva e di questi tempi il vicino non è ben visto, anzi potrebbe essere “l’untore” di Manzoniana memoria.
L’espressione peggiore dell’irrazionalità scatenata dalle epidemie è la ricerca del “capro espiatorio”, un colpevole a cui attribuire l’origine del male, prima i cinesi e le “loro abitudini” ora purtroppo anche noi italiani!
Gli amministratori di condominio sono subissati di domande su eventuali sanificazioni dei fabbricati, sull’opportunità di riunirsi in assemblea, sulle abitudini poco igieniche degli altri condomini.
Come debbono comportarsi; come devono reagire alle sollecitazioni?
Il Ministero della Salute ha pubblicato un opuscolo con dieci regole da seguire per limitare la diffusione del coronavirus – Covid 19.
La prima delle regole è lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con un gel a base alcolica.
Il lavaggio delle mani è una pratica consigliata per limitare la diffusione anche degli altri virus e batteri, che a prescindere dall’attuale emergenza, creano costi morali e materiali alla collettività, vedi il virus stagionale dell’influenza e il numero di vittime causate dall’epidemia.
L’igiene delle mani è fondamentale per la prevenzione delle infezioni. Sempre secondo il Ministero della Salute ci sono evidenze che circa il 15-30% delle infezioni associate alle pratiche assistenziali possono essere prevenute con una accurata igiene delle mani.
Alla luce di quanto qui argomentato, appare opportuno, per ogni amministratore, sensibilizzare tutti i condomini e i fornitori del condominio sulle regole generali da adottare al fine di limitare la trasmissione del virus, regole elencate dal Ministero della Salute. Anche eventualmente stampandone copia e apponendola in bacheca condominiale o in luogo frequentato del condominio.
Inoltre appare opportuno conoscere quanto indicato dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 Febbraio 2020, che interviene, tra l’altro, sulla sanificazione degli ambienti non sanitari.
Concludendo possiamo consigliare agli amministratori di condominio di raccomandare ai condomini meno ansia e maggiore lavaggio delle mani!
In data 4 marzo 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 4 marzo 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Il punto B dell’articolo 1 della norma così dispone: “sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d (mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro).
Il punto B dell’articolo 2 della norma così dispone:” è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d (mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro).
L’allegato 1 al Decreto ribadisce ulteriormente le misure sanitari attualmente vigenti e obbligatorie:” a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
In data 8 marzo 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 8 marzo 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Decreto, insieme ad altre disposizioni, ha reso le limitazioni ancora più stringenti.
In data 9 marzo 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 9 marzo 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Il Decreto ha esteso le limitazioni della così detta Zona Rossa all’intero territorio nazionale.
Articolo 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
In data 11 marzo 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 11 marzo 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta ufficiale, avrà validità dal 12 al 25 marzo.
Guarda la dichiaraziane del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per maggior indicazioni consultare il focus del Ministero degli Interni dove poter scaricare l’autodichiarazione da compilare, sottoscrivere per gli spostamenti e esibire in caso di controlli.
Sul sito del Ministero degli Interni è stato pubblicato il nuovo modello di Autodichiarazione in caso di spostamenti nel quale va dichiarata anche di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 è fatto anche un accenno quanto previsto dall’articolo 650 del Codice Penale, inoltre sono citate le sanzioni previste dall’articolo 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n°19 e ulteriori provvedimenti di limitazione posti dai Presidenti delle Regioni.
Il nuovo modello prevede che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante.
In data 17 marzo 2020, la delibera Arera n. 75/2020/R/com ha assicurato la continuità delle forniture, in materia di servizio elettrico, gas, idrico e di ciclo integrato di gestione dei rifiuti, anche nel caso di morosità, sospendendo la possibilità da parte dei gestori dei distacchi dei servizi, rimane l’obbligo del pagamento delle bollette alle scadenze ordinarie.
In data 17 Marzo 2020 è stato pubblicato sulla (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) il Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“.
L’articolo 27 del Decreto, Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), prevede: “1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020……”.
In data 20 marzo 2020 è stata emessa dal Ministero della Salute l’Ordinanza: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01797). (G.U. Serie Generale , n. 73 del 20 marzo 2020). L’Ordiananza prevede ulteriori limitazioni negli spostamenti dei cittadini.
Leggi l’Ordinanza del Ministero della salute.
In data 22 marzo 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta ufficiale, produce effetto dalla data del 23 marzo 2020 e rimane efficace fino al 3 aprile 2020. Le disposizioni si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche’ a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, gia’ fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
Il decreto non sospende le attività professionali in ogni caso restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020:” 7) In ordine alle attivita’ produttive e alle attivita’ professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita’ di lavoro agile per le attivita’ che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attivita’ dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
L’allegato 1 del decreto indica le attività produttive industriali e commerciali non sospese.
Si da atto che nel decreto non c’è alcun riferimento specifico alla professioni ordinistiche, che presuppongono l’iscrizione ad albi professionali, quindi, la norma può riferirsi anche quelle regolate dalla legge 4/2013.
A specifica istanza nelle risposte alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo aggiornate al 23 Marzo 2020; si legge:”Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa? Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite. Inoltre, l’articolo 1, lett. c) del Dpcm del 22 marzo 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio, per le quali si può consultare l’apposita faq).
In data 25 Marzo 2020 è stato pubblicato sulla (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Diffusione falso volantino che invita a lasciare la propria abitazione!
L’A.N.A.C.A.M. Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori, ha pubblicato un vademecum per l’uso delle ascensori in costanza di infezione da Coronavirus, collegandosi al sito dell’associazione è possibile seguire un video divulgativo.
In data 28 Marzo 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19.
La Circolare INPS n.49/2020 fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e altro, tra cui gli amministratori di condominio.
In data 2 aprile 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 1 aprile 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
In data 9 Aprile 2020 è stato pubblicato sulla (GU Serie Generale n. 94 del 8-4-2020 n.70) il Decreto Legge 8 aprile 2020, n°94: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali“.
L’articolo 34 così dispone: (Divieto di cumulo pensioni e redditi) 1. Ai fini del riconoscimento dell’indennita’ di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.
Rimangono fuori quindi coloro che versano contributi da lavoro anche all’Inps.
In data 11 aprile 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 10 aprile 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Queste le indicazioni per gli studi professionali……In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità’ di lavoro agile per le attività’ che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità’ a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
In ogni caso si continuano ad applicare le misure di contenimento più’ restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
In data 27 aprile 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 26 aprile 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Queste alcune indicazioni: ” 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di
salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purche’ venga rispettato il divieto di assembramento e il
distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;…..;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) e’ fatto divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo’ disporre la temporanea chiusura
di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati………;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entita’………
Sul sito del Ministero degli Interni è stato pubblicato il nuovo modello di Autodichiarazione in caso di spostamenti valida dal 4 maggio 2020.
Queste la Faq del Governo in tema di amministrazione condominiale aggiornate alla fase 2.
Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?
Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).
In data 16 Maggio 2020 è stato pubblicato sulla (GU Serie Generale n. 125 del 16-5-2020 n.125) il Decreto Legge 16 maggio 2020, n°33: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
L’articolo 1° comma 1o° del Decreto regola:”Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro“.
Mentre il comma 8 del medesimo articolo indica: “E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche’ ogni attivita’ convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalita’ stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020″.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il DPCM 17 maggio 2020.
In data 19 Maggio 2020 è stato pubblicato sulla (GU Serie Generale n. 128 del 19-5-2020 n.34) il Decreto Legge 19 maggio 2020, n°34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto interministeriale del 29 maggio 2020, ha stabilito i criteri per l’erogazione del bonus di 600 euro per il mese di aprile agli iscritti alle gestioni previdenziali dei professionisti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In data 11 giugno 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 11 giugno 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
In data 14 luglio 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 14 luglio 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
In data 8 agosto 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 7 agosto 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104. Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, con entrata in vigore 15/08/2020, articolo 63, ha previsto che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al Superbonus 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
In data 7 settembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 7 settembre 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
In data 18 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 18 ottobre 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
La legge 13 ottobre 2020 n. 126, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, entrata in vigore dallo scorso 14 ottobre ha previsto la possibilità di convocare assemblee di condominio in modalità on line.
Un recente Circolare del Ministero degli Interni, incidentalmente, si è riferita alle assemblee di condominio.
Circolare del gabinetto del ministro N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ, firmata il 20 ottobre scorso.
Nel testo a pagina 5 si legge «Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione. Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc
In data 24 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 24 ottobre 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
Il punto o dell’articolo 9 del Decreto evidenzia:”è fortemente
raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.
Appare opportuno evidenziare che al momento non esiste alcuna norma che abbia sospeso il pagamento delle rate condominiali da parte dei condomini!
Gli amministratori sono invitati a dare massima divulgazione tra i condomini e tra i fornitori del condominio alle prescrizioni contenute nelle norme. Contemporaneamente sono invitati ad attenersi pedissequamente alle indicazioni nell’esecuzione del proprio incarico.
Ove possibile divulgare tra gli amministrati il volantino del Ministero della Salute.