Assemblea condominio e amministratore!

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Assemblea condominiale come devono comportarsi gli amministratori?

Gli amministratori di condominio sono in evidente difficoltà, tre le proprie attribuzioni vi è quella di convocare le assemblee condominiali.

Articolo 1130 del Codice Civile:“ L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

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Anche se non è una regola, la gestione annuale condominiale coincide con l’anno solare, anche per esigenze tributarie.

Gli amministratori di condominio dovrebbero chiudere le gestioni il 31 Dicembre di ogni anno e convocare la relativa assemblea condominiale di approvazione entro fine giugno.

Ulteriore implicazione è data dalla prassi di associare all’assemblea di approvazione del rendiconto per l’anno precedente l’approvazione del conto preventivo per l’anno successivo, documento fondamentale per rendere efficace l’incasso delle quote condominiali dell’anno in corso.

Per gli amministratori in questo momento di crisi è indispensabile avere incassi a disposizione, al fine di garantire la continuità dei servizi condominiali.

Sempre maggiori le complicazioni per gli amministratori di condominio, anche per le pressioni che subiscono dai condomini in relazione al Superbonus 110 %.

A fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Molti condomini ritengono di dover usufruire della possibilità e chiedono assemblee a gran voce.

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104. Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, con entrata in vigore 15/08/2020, all’articolo 63, ha previsto.

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al Superbonus 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

La legge di bilancio 2021 ha ulteriormente modificato le deliberazioni assembleari in materia di Superbonus 110%.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178. All’articolo 119 del  Decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 9-bis e’ aggiunto, in fine, il  seguente  periodo.

Le deliberazioni  dell’assemblea  del  condominio,  aventi  per  oggetto l’imputazione a uno  o  piu’  condomini  dell’intera  spesa  riferita all’intervento deliberato, sono valide se  approvate  con  le  stesse modalita’ di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole» (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio)”.