Il rendiconto condominiale novità per l’amministratore!

Rendiconto-condominiale

Secondo l’articolo 1130 del Codice Civile (attribuzioni dell’amministratore) n10:”L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve…………………redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”.

Rendiconto condominiale. Di cosa parliamo?

Approfondiamo le finalità e la natura del rendiconto condominiale, tentando di sviluppare le competenze utili a una sua corretta elaborazione.

Vi è da dire che la riforma del condominio Legge 11 dicembre 2012, n. 220, ho introdotto l’articolo 1130 bis del Codice Civile che ci indica i parametri del rendiconto condominiale, non indicati precisamente dalla normativa precedente.

Il vecchio testo dell’articolo 1130 del Codice Civile indicava, fra le attribuzioni dell’amministratore solo l’obbligo di alla fine di ogni anno rendere il conto della propria gestione.

Anche in questo campo, data la modestia delle fonti normative, è intervenuta la supplenza giurisprudenziale, ossia i giudici di legittimità (Corte di Cassazione) si sono onerati di creare vera e propria innovazione nella disciplina indicata.

Il principio che la giurisprudenza ha richiamato costantemente in relazione al rendiconto condominiale e il concetto di “intelligibilità”.

Ossia l’attitudine del conto a essere compreso al condomino medio, evidenziando semplicemente le voci di entrata e uscita.

La riforma del condominio Legge 11 dicembre 2012, n. 220, ho introdotto l’articolo 1130 bis del Codice Civile che ci indica i parametri del rendiconto condominiale.

La seconda parte della norma, indica precisamente i prospetti  che devono costituire il rendiconto condominiale1) Il registro di contabilità 2) Il riepilogo finanziario 3) La nota sintetica esplicativa.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare l’articolo 1130 Bis del Codice Civile non accenna minimamente al piano di riparto.

Il piano di riparto è citato dalla 63° Disposizione di Attuazione: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.

Dalla norma si evince che il piano di riparto non è parte integrante del rendiconto condominiale, ma è necessario per ottenere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in caso di opposizione.

Recentemente un intervento della giurisprudenza di legittimità ha dato alcune chiavi interpretative delle recenti innovazioni.

Corte di Cassazione sezione sesta – Ordinanza n°33038 del 20/12/2018:”Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne…………l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione”.

Come si evince chiaramente dalla sentenza il rendiconto non redatto secondo i parametri indicati dal legislatore rende la delibera di relativa approvazione illegittima e pertanto annullabile.

La Legge 13 ottobre 2020 n. 126, ha sospeso il termine di presentazione dei rendiconti condominiali previsto dal punto 10 dell’articolo 1130 del Codice Civile; (centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio), fino alla dichiarata fine dell’emergenza nazionale dovuta all’infezione Covid 19.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2021.

Il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105., con l’articolo 1 ha posticipato la scadenza dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021.

Il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato lo stato di emergenza – dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la nuova scadenza è fissata al 31 marzo 2022.

Quindi il nuovo termine ultimo per la presentazione dei rendiconti condominiali si è posticipato al 27/09/2022.

Il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, di fatto ha superato lo stato di emergenza.

Pertanto è confermato il termine ultimo per la presentazione dei rendiconti condominiali, non presentati ai condomini durante il periodo pandemico al 27/09/2022.