Il nuovo articolo 1130 Bis del Codice Civile introdotto dalla Legge 11/12/2012 n°220, testualmente dispone: “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
Cosa significa? Innanzitutto si può rilevare, come, il testo legislativo adoperi la locuzione, rendiconto, circostanza che ci consente di porre la prima base. L’amministratore di condominio chiude la propria gestione contabile con un rendiconto.
Il rendiconto di fatto non è altro, che, un resoconto della gestione finanziaria del condominio. Ossia l’indicazione pedissequa delle quote incassate e delle spese saldate nel periodi di gestione. L’assunto è confermato dalla norma la quale fa specifico riferimento alle “voci di entrata ed uscita”, ossia le quote condominiali incassate e le spese sostenute.
Il dettato normativo sembrerebbe preferire per la gestione condominiale il principio di cassa, ossia, l’amministratore dovrà inserire nel rendiconto le quote effettivamente incassate e le spese effettivamente sostenute.
Tra l’altro la circostanza è sostenuta da un’ altro passo del medesimo articolo che fa riferimento al “registro di contabilità” ossia al registro dove vengono annotate le entrate e le uscite di cassa del condominio.
Ma allora, se effettivamente il principio che regola la rendicontazione condominiale è il principio di cassa ci si chiede, le fatture emesse a carico del condominio nel periodi di gestione e non saldate per carenza di fondi, peraltro citate dalla norma “riepilogo finanziario”, come dovranno essere contabilizzate dall’amministratore?
L’amministratore di condominio dovrà necessariamente trovare il modo di evidenziare le spese imputate alla competenza della gestione annuale e non computate nei flussi di cassa.
Un rendiconto redatto con principi rigorosi in applicazione della normativa vigente qualifica un amministratore professionale.
Il Mapi ha da tempo elaborato un protocollo per la redazione del rendiconto dell’amministratore di condominio, riservato agli iscritti al Movimento, che riesce a coniugare le indicazioni della normativa, con l’esigenze gestionali dell’amministratore di condominio e con le esigenze di trasparenza e funzionalità indispensabili per i condomini.