Decoro architettonico in condominio!

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Decoro architettonico in condominio è sicuramente uno dei concetti più importanti.

Il decoro architettonico si riferisce all’armonia e all’estetica complessiva di un edificio, che si mantiene attraverso l’uso di materiali, colori, forme e dettagli che rispettano uno stile coerente.

La sua importanza risiede non solo nel mantenimento del valore immobiliare, ma anche nel garantire un ambiente visivamente gradevole e omogeneo per tutti i residenti.

Un decoro architettonico ben curato può migliorare la qualità della vita all’interno del condominio, creando un senso di ordine e valorizzazione degli spazi comuni.

Inoltre, preservare il decoro architettonico è fondamentale per rispettare il patrimonio storico e culturale di una comunità.

Evitando interventi che possano alterare irrimediabilmente l’aspetto originario dell’edificio.

Gli elementi che contribuiscono al decoro architettonico di un condominio sono molteplici e variegati.

Tra questi, i materiali di costruzione giocano un ruolo primario: l’uso di pietra naturale, mattoni a vista, intonaci di qualità e finiture di pregio contribuisce a creare un aspetto armonioso.

Anche la scelta dei colori è cruciale; tonalità che si integrano con l’ambiente circostante possono esaltare l’estetica dell’edificio.

Le forme architettoniche, come balconi, finestre e cornici, devono essere progettate con attenzione per garantire una coerenza stilistica con l’intero complesso.

Non meno importanti sono i dettagli decorativi, quali fregi, modanature e ornamenti, che aggiungono un tocco di eleganza e ricercatezza.

Infine, l’illuminazione esterna e la cura degli spazi verdi comuni, come giardini e aiuole, completano il quadro di un condominio ben curato.

Rendendo l’ambiente accogliente e raffinato per tutti i residenti.

Anche se il Codice civile non ci da una definizione del termine lo stesso viene citato più volte dalla norma.

Articolo 1120 del Codice civile.

“…Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.

Articolo 1122 del Codice civile.

“…Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio”.

Articolo 1122 bis del Codice civile.

…..Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio…”.

Articolo 1138 bis del Codice civile, riferito al regolamento di condominio.

“…Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione”.

La norma pur non definendo il concetto di decoro architettonico in condominio, lo considera qualità del fabbricato, che non può essere pregiudicata dai singoli condomini.

Qualità che si manifesta nel contesto armonico delle caratteristiche architettoniche e decorative dell’edifico.

In assenza di definizioni legislative la giurisprudenza di legittimità più volte è intervenuta a chiarirne i presupposti e i confini dell’istituto.

Cassazione Civile Ordinanza Sezione 2° numero 39598 del 13/12/2021: “il complesso concetto di decoro architettonico deve essere inteso non solo in senso statico, e cioè riferito al solo momento originario della costruzione dell’edificio e alla conservazione delle line originarie, ma anche in senso dinamico, con riferimento alle modifiche ed innovazioni realizzate medio tempore e che non siano incorse nei limiti normativamente previsti….detto concetto di decoro assume altresì rilevanza per tutti gli edifici e prescinde dal particolare pregio artistico del fabbricato; esso consente di ritenere lesiva l’innovazione che non solo alteri le linee architettoniche ma che anche si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso e determini, inoltre, un pregiudizio economico”.

Nel silenzio del Codice sembra che l’amministratore di condominio abbia autonoma azione in caso di violazione del decoro architettonico del fabbricato.

Almeno secondo un indirizzo della Giurisprudenza di legittimità.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18207 del 24/07/2017: “L’amministratore di condominio è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell’assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la demolizione della sopraelevazione dell’ultimo piano dell’edificio, costruita dal condomino alterandone l’estetica della facciata, perché tale atto, diretto a conservare l’esistenza delle parti comuni condominiali, rientra fra quelli conservativi dei diritti di cui all’articolo 1130, n. 4,del Codice civile”.

Le esperienze passate evidenziano come interventi ben progettati e condivisi possono non solo preservare, ma anche migliorare il decoro architettonico.

Mentre modifiche non coordinate possono portare a risultati indesiderati.

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