Distacco impianto riscaldamento centralizzato!

distacco impianto riscaldamento centralizzato

Distacco impianto riscaldamento centralizzato. Come avviene?

Distacco impianto riscaldamento centralizzato secondo il 4° comma dell’articolo 1118 del Codice Civile.

“Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.

In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

Il distacco previsto dalla norma è  il distacco autonomo del condomino, che, non prevede autorizzazioni assembleari.

Ne tantomeno contributi nelle spese di gestione dell’impianto, combustibile compreso.

Ma cosa intende la norma per squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini?

Per procedere al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato.

Il condomino deve produrre una serie di documenti tecnici che attestino l’assenza di squilibri di funzionamento e di aumenti di spesa per gli altri condomini.

La documentazione, che deve essere redatta da un professionista qualificato, include una relazione tecnica dettagliata che analizza l’impatto del distacco sull’intero sistema di riscaldamento.

Inoltre, devono essere forniti studi termotecnici che dimostrino come il distacco non alteri l’efficienza energetica dell’impianto centralizzato né incrementi i costi per gli utenti rimanenti.

La Giurisprudenza richiede che la documentazione sia esaustiva e precisa.

Al fine di evitare controversie legali e garantire il rispetto dei diritti di tutti i condomini coinvolti.

Conseguenze Economiche per il Condominio: Manutenzione e Spese di Conservazione.

Un recente orientamento della Giurisprudenza di legittimità ha confermato l’assunto.

Secondo cui il condomino distaccante è onerato a provare le circostanze indicate dell’articolo 1118 del Codice Civile, prima di procedervi.

Corte di Cassazione, sezione VI Civile, Sentenza 14 giugno – 3 novembre 2016, n°22285, secondo cui:”Il condomino che intende distaccarsi deve, …………, fornire la prova che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all’impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini.

la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell’assenza di “notevoli squilibri” e di “assenza di aggravi” per i condomini che continueranno a servirsi dell’impianto condominiale.

Con l’ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovrà, in presenza di squilibri nell’impianto condominiale e/o “aggravi” per i restanti condòmini, rinunciare dal porre in essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante“.

La Sentenza ha confermato il principio.

Per cui solo una idonea documentazione tecnica atta ad escludere  squilibri di funzionamento dell’impianto centralizzato o aggravi di spesa per gli altri condomini.

Legittima il distacco del singolo condomino.

l distacco di un singolo condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato comporta inevitabilmente delle conseguenze economiche per l’intero condominio.

In particolare, sebbene il condomino che si distacca non sia più tenuto a contribuire alle spese di esercizio e consumo dell’impianto.

Rimane obbligato a partecipare alle spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell’impianto stesso.

Queste spese, infatti, sono considerate di natura comune e necessarie per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto per gli altri condomini.

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