Un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità riguardo alla ripartizione delle spese relative l’impianto ascensore si è così espresso.
“Si ha allora riguardo, nella specie, alla ripartizione delle spese di completa sostituzione dell’impianto di ascensore condominiale. Il costante orientamento interpretativo di questa Corte ha più volte affermato (nella vigenza della disciplina, qui operante, antecedente alla riformulazione dell’art. 1124 c.c. introdotta dalla legge n. 220 del 2012, ove espressamente si contempla l’intervento di sostituzione degli ascensori) che, a differenza dell’installazione “ex novo” di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l’art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell’art. 1124 del Codice Civile (n.d.s. Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo) (Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20713, non massimata; Cass. Sez. 2, 25/03/2004, n. 5975; Cass. Sez. 2, 17/02/2005, n. 3264). Stante l’identità di ratio delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale ex articolo 1124del Codice Civile e delle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell’ascensore già esistente, deve dirsi che, al pari delle scale, l’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune (tant’è che, dopo la legge n. 220 del 2012, esso è espressamente elencato nell’art. 1117 n. 3, c.c.) anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio, con conseguente obbligo gravante altresì su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto ed in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne (arg. da Cass. Sez. 2, 20/04/2017, n. 9986; Cass. Sez.2, 10/07/2007, n. 15444; Cass. Sez. 2, 06/06/1977, n. 2328)”.
La sentenza indicata individua l’impianto di ascensore condominiale, comune a tutti i condomini, anche a quelli che non hanno immobili all’interno del vano scala condominiale.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale l’impianto ascensore serve sempre tutti i condomini anche, solo per accedere ai lastrici solari, alle terrazze e/o ai tetti.
Andrebbe in ogni caso rilevato, che i lastrici solari e le terrazze a livello, nei fabbricati non sempre sono comuni a tutti i condomini, alcune volte sono di proprietà privata.
Inoltre la valutazione andrebbe in ogni caso letta alla luce di quanto indicato dall’articolo 1123 2° e 3° comma del Codice Civile: “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità“.
Una cosa sono le spese di manutenzione altra le spese di gestione!
Gi amministratori di condominio dovrebbero meditare bene l’applicazione dei principi di legge!