Articolo 1137 Codice Civile Nuovo testo riformato
Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.
Articolo 1137 Codice Civile emendato Mapi
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente o dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, chiedendo l’annullamento della delibera nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data delle deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione del verbale per gli assenti.
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.
Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, l’Autorità Giudiziaria, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto il ricorso, l’ esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi.
L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e del regolamento di condominio. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, applicando i principi della soccombenza virtuale.
Per quanto non espressamente previsto il procedimento di sospensione è disciplinato dalle norme di cui al Libro IV, Titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.
Commento alle modifiche
Appare pleonastico il riferimento fatto dalla nuova normativa all’astenuto, il quale partecipando alla volontà assembleare avrebbe, quanto meno, l’obbligo di dichiarare il proprio voto. Concedendogli la possibilità di impugnare la delibera si andrebbe ad incentivare la litigiosità condominiale deresponsabilizzando il condomino partecipante, il quale non si sentirebbe costretto a contribuire alle votazioni programmate, così facendo si creerebbe di fatto una partecipazione passiva all’assemblea con grave pregiudizio per il funzionamento del condominio e duplicazione immotivata dei momenti decisionali.
Rimane indispensabile preferire la forma del ricorso tecnico per l’impugnazione delle delibere condominiali al fine di dare carattere urgente, sottoposto immediatamente all’attenzione del Giudice, alla contestazione della delibera assembleare.
Il tutto finalizzato ad un principio di economia processuale, teso ad evitare una duplicazione dei procedimenti con la fase cautelare avulsa dalla decisione sul merito della vicenda.
La forma del ricorso, consente al giudice di fissare un termine breve per la comparizione delle parti e per l’eventuale sospensione della delibera. Continuando poi nel medesimo procedimento la valutazione del merito della vicenda.
Un unico Giudizio con due fasi, come accade nei procedimenti per convalida di sfratto.
Appare assolutamente inidoneo, nel procedimento di impugnazione delle delibere condominiali, l’uso della di citazione in Giudizio, procedimento, che, per sua natura esclude una fase cautelare, fase intimamente connessa alle procedure di impugnazione delle delibere condominiali.
Appare idoneo un riferimento esplicito alle motivazioni che giustificano la sospensione cautelare degli effetti della delibera, al fine di non ricondurre la materia, che, ha delle peculiarità specifiche, ai presupposti citati dall’articolo 700 del Codice di Procedura Civile, al quale alcune decisioni della magistratura tendono a rimandare, l’articolo è estremamente restrittivo per la materia trattata, riferendosi a parametri di imminenza e irreparabilità del pregiudizio. Come è palese in materia condominiale molte volte si agisce in sospensiva per limitare un pregiudizio di natura economica, scaturito da una deliberazione illegittima, che, secondo interpretazioni restrittive della giurisprudenza, non è mai irreparabile. In tal modo si rende di fatto inefficace lo strumento della richiesta di sospensiva della delibera, con grave pregiudizio dei diritti del condomino.
Appare altresì necessario prevedere nel testo di Legge l’istituto della soccombenza virtuale nelle spese di Giudizio, quando l’assemblea con successiva delibera si adegua ai motivi di impugnazione, fenomeno molto presente nella pratica condominiale.