Corso aggiornamento amministratore di condominio obbligatorio per legge!
Corso aggiornamento amministratore di condominio è indispensabile che gli amministratori siano sempre al passo con le normative in vigore.
Per garantire la massima professionalità e competenza, è necessario iscriversi al corso di aggiornamento amministratore di condominio obbligatorio.
Il corso offre a tutti gli amministratori di condominio la possibilità di acquisire conoscenze aggiornate in materia di gestione condominiale, leggi e regolamenti, aspetti finanziari, amministrativi e cognitivi.
I partecipanti avranno l’opportunità di interagire con esperti del settore e condividere le proprie sperienze con colleghi provenienti da diverse realtà condominiali.
Il corso consentirà loro di ampliare le proprie conoscenze e di implementare le migliori pratiche nella gestione dei condomini.
Le sessioni si svolgeranno online.
Dal 9 ottobre 2024 on line il nuovo corso di aggiornamento amministratore di condominio anni 2024/2025 con scadenza 8 ottobre 2025.
Il Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014 n°140 in vigore dal 9 Ottobre 2014 indica i criteri e le modalita’ per la formazione degli amministratori di condominio.
Il Decreto non ammette deroghe, per gli amministratori di condominio, non scelti, tra i condomini dello stabile.
Per la Riforma del condominio, Legge 11 dicembre 2012, n° 220, sono esentati dal corso di Formazione iniziale, ma, non dalla Formazione periodica ovvero Aggiornamento coloro i quali hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma.
L’articolo 5° comma 2° del Decreto Ministeriale del 13 Agosto 2014 n°140, cosi dispone: “Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale.
Il corso di aggiornamento amministratori di condominio ha una durata di almeno 15 ore.
Riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici”.
Il 5° comma dell’articolo dispone.
“Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico”.
Secondo l’articolo 71°Bis delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, può svolgere l’attività di amministratore, chi ha frequentato un corso di Formazione iniziale e svolge attività di Formazione permanente in materia di amministrazione condominiale ovvero Aggiornamento.
Alla luce di quanto detto, chi, non si adegua non può assumere nuovi incarichi e non può proseguire in quelli già in atto.
Ma, cosa succede se l’amministratore in carica non provvede a formarsi periodicamente?
Secondo l’articolo 1137 del Codice Civile: ”contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento”.
La delibera, che, confermasse l’incarico ad un amministratore, che non abbia attestato di aggiornamento, sarebbe annullabile, su ricorso dei condomini assenti dissenzienti o astenuti.
Come previsto dall’articolo 1129 del Codice Civile, l’amministratore, che non segue ogni anno i corsi di aggiornamento, potrebbe, essere revocato dall’Autorità Giudiziaria, anche su richiesta di un solo condomino.
Per un amministratore di condominio ,che, non rispetti gli obblighi di aggiornamento professionale, non è un buon affare amministrare un condominio!
Recentemente la giurisprudenza di merito ha espresso un primo indirizzo in materia.
Il Tribunale di Padova sentenza del 24 marzo 2017 n°818, ha stabilito.
“Nel decreto ministeriale n° 140 del 2014, entrato in vigore il 09 ottobre 2014, si legge che l’obbligo di formazione ha cadenza annuale e, poiché non si parla di anno solare, si deve ritenere che l’obbligo di aggiornamento/frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 allo 08 ottobre 2015 e di seguito per gli anni successivi.
Seguendo il meccanismo non è possibile recuperare i corsi di formazione periodica annuali poichè ogni certificato vale per l’anno successivo.
La mancata frequentazione del corso rende illegittima la nomina di amministratore di condominio, che non potrà assumere incarichi.
I condomini, tra l’altro, dovrebbero contribuire a incentivare tra gli amministratori di condominio la cultura dell’aggiornamento professionale.
Chiedendo in sede di conferma dell’incarico una adeguata verifica dell’aggiornamento.
Iscrivendosi al corso aggiornamento amministratore di condominio, con il versamento della quota associativa annua pari ad €.100,00, l’amministratore avrà accesso alla piattaforma multimediale Mapi.
Comodamente dal proprio ufficio o da casa potrà aggiornarsi in modo continuativo.
Senza vincoli temporali, attraverso un sistema multimediale costantemente integrato con le ultime news dal mondo del condominio.
L’adeguamento dell’amministratore agli obblighi di aggiornamento professionale sarà attestato telematicamente.
Il sistema di attestazione telematica Mapi per l’aggiornamento professionale con l’ausilio del registro telematico degli amministratori di condominio.
Un sistema di pubblicazione sempre on line presente sul portale www.mapi.it.
Il registro, per ogni amministratore iscritto, individua i dati anagrafici, il domicilio, i recapiti telefonici, la regolarità degli obblighi di aggiornamento professionale.
Non perdere l’opportunità di migliorare le tue competenze professionali, assicurati di partecipare al corso di aggiornamento per gli amministratori di condominio obbligatorio per legge!
Mantieniti sempre informato e all’avanguardia per offrire un servizio di qualità ai tuoi condomini!