Il Presidente dell’assemblea di condominio è una figura centrale ma ogetto di ripetuti e contraddittori modifiche di legge.
Tra le criticità della Legge di Riforma del condominio si evidenzia la modifica della 67° Disposizione di attuazione al Codice Civile, unico accenno legislativo pre-riforma alla carica assembleare.
Così riportava la norma:“Ogni condomino puo` intervenire all`assemblea anche a mezzo di rappresentante. Qualora un piano o porzione di piano dell`edificio appartenga in proprietà indivisa a piu` persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che e` designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente“.
Nel testi vigente l’accenno al Presidente è stato totalmente eliminato: “Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del Codice”.
La figura del Presidente di assemblea condominiale non è considerata dal legislatore.
A prescindere da indicazioni legislative è prassi che l’assemblea di condominio al momento della sua costituzione nomini a maggioranza dei presenti un Presidente e un Segretario assembleare.
Il Presidente, nella prassi, verifica che tutti condomini siano stati convocati in assemblea, verifica le deleghe, verifica i quorum costitutivi, allontana i non legittimati a partecipare in assemblea, dirige la discussione su ogni punto dell’ordine del giorno, verifica i quorum deliberativi e la regolarità della deliberazione, detta al segretario il contenuto del verbale, sottoscrive il verbale redatto dal segretario.
La legge non ne parla, in ogni caso è invalsa la presunzione che l’ufficio di presidenza sia composta anche da un segretario, al quale è in uso redigere il verbale di assemblea condominiale sotto dettatura del presidente. Di solito la funzione di segretario è svolta dall’amministratore di condominio.
Mentre il legislatore non sembrerebbe aver imposto l’obbligo all’amministratore di partecipare alle assemblee del condominio amministrato la giurisprudenza, si è espressa in modo difforme, valutando così interconnessi i rapporti tra amministratore e assemblea da rendere ormai consolidata la sua partecipazione al collegio, considerando la consuetudine veramente positiva e idonea a facilitare l’applicazione pratica delle delibere, specialmente in caso di amministratore di condominio professionista di riconosciuta competenza.
In assenza di precise indicazioni legislative è intervenuta la Giurisprudenza di legittimità con indicazioni suppletive sulle prerogative del Presidente dell’assemblea di condominio. Corte di Cassazione II Sezione 13/11/2009 n°24132: “Il presidente dell’assemblea condominiale – tenuto conto del fatto che la sua funzione consiste nel garantire l’ordinato svolgimento della riunione – ha il potere di dirigere la discussione, assicurando, da un lato, la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione su argomenti indicati nell’avviso di convocazione e curando, dall’altro, che gli interventi siano contenuti entro limiti ragionevoli”.
A nostro parere oltre alla presenza del Presidente, figura neutra di solito espressione dei medesimi condomini, le assemblee di condominio, per rivelarsi efficienti devono necessariamente prevedere la presenza dell’amministratore di condominio, preferibilmente dotato di specifiche competenze cognitive idonee a dirigere la discussione.
Il nostro legislatore non finirà mai di stupirci!
L’art. 5-bis, comma 1), del D.L 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, che ha regolato le cosidette assemblee di condominio on line, ha reintrodotto nuovamente la figura del presidente di assemblea condominiale.
Recita il nuovo articolo 66° delle disposizioni di attuazione al Codice Civile, come modificato:” Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea puo’ avvenire in modalita’ di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e’ trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalita’ previste per la convocazione“.
Ci si augura che il legislatore in futuro riservi alle tematiche condominiali una maggiore attenzione, anche in caso di legislazione d’emergenza!