Registro anagrafe condominiale quali obblighi per l’amministratore di condominio
Tra i nuovi compiti che la legge di riforma riserva all’amministratore di condominio vi è la redazione e conservazione del Registro anagrafe condominiale, Il nuovo articolo 1130 n°6 del Codice Civile impone al mandatario dei condomini di :“curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”
Alla luce di quanto detto nel registro obbligatorio si devono catalogare per ogni unità immobiliare le generalità dei proprietari e dei titolari di diritti reali (titolari del diritto di usufrutto e/o abitazione) e dei titolari di diritti personali (conduttore dell’immobile locato o comodatario dell’immobile dato in comodato) comprensive di codice fiscale e della residenza o del domicilio.
Inoltre per ogni immobile devo essere inseriti i gli identificativi catastali; comune, sezione, foglio, particella, subalterno. Tutti questi dati sono riportati di solito nelle così dette visure catastali. Documenti reperibili o presso alcuni uffici o anche on line.
Il registro anagrafe del condominio deve anche contenere i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Quindi tutte le attestazioni e le certificazioni previste dalle normative vigenti specificamente riferite a tali beni.
L’amministratore di condominio in caso di inerzia dei condomini nella comunicazioni dei dati obbligatori dovrà agire autonomamente, attivandosi al fine di reperire la documentazione e di seguito ne dovrà addebitare il costo esclusivamente ai condomini inadempienti.
In ultimo vi è da dire, che, l’amministratore di condominio è obbligato ad adempiere diligentemente all’obbligo sopra descritto a pena di revoca giudiziaria dell’incarico, per gravi irregolarità di gestione, come indicato dall’articolo 1129 comma 11, n. 7 del Codice Civile.