Responsabile di lavori; e’ opportuno per gli amministratori di condominio assumere l’incarico, in caso di manutenzioni straordinarie del fabbricato, anche se interessate da bonus fiscali?
Ci si chiede il compenso che l’amministratore riceverà dal condominio per il disbrigo della pratica Superbonus 110% sarà oggetto di sgravio fiscale?
Il problema riguarda la detrazione del compenso straordinario per l’amministratore di condominio riconosciuto nell’ambito delle opere di miglioramento sismico e di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, Superbonus 110%.
L’Interpello n. 913-471/2020 della Direzione Regionale Agenzia delle Entrate del Lazio ha chiarito che l’unica ipotesi in cui il compenso dell’amministratore di condominio sia soggetto a detrazione è il caso di assenza del responsabile dei lavori, ossia quando l’amministratore di condominio, oltre alla qualifica istituzionale di committente, rivesta anche quell’incarico, con gli obblighi e le responsabilità ad esso collegati.
L’indicazione è stata confermata dalla recentissima Circolare 23/E – Agenzia delle Entrate, del 22 giugno 2022, secondo cui nel caso in cui l’amministratore del condominio sia nominato responsabile dei lavori di cui all’articolo 89, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il compenso che gli viene riconosciuto per lo svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese ammesse alla detrazione in quanto strettamente correlate all’esecuzione degli interventi agevolabili.
Innanzitutto, deve rilevarsi come l’identificazione in caso di appalti condominiali della figura del committente nella persona dell’amministratore di condominio, al netto di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità vada discussa attentamente.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro, definisce i compiti e le responsabilità in caso di cantieri temporanei o mobili del committente e del responsabile dei lavori, evidenziando che il responsabile dei lavori è il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.
L’articolo 90 della norma ci indica quali sono gli obblighi e le responsabilità delle due figure, peraltro estremamente rilevanti, mentre l’articolo 93 riferisce che il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
La Giurisprudenza di legittimità ha interpretato in modo stringente, la disposizione sul responsabile dei lavori che di fatto appare decisamente generica.
Corte di Cassazione – Sezione IV Penale Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 “Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli”.
Quindi sarebbe opportuno per gli amministratori seguire puntualmente le indicazioni date dalla Corte di Cassazione.
Inoltre, afferma la citata sentenza: “In materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche”.
Per espletare l’incarico di committente e responsabile dei lavori non sono richieste specifiche competenze tecniche, quindi l’amministratore di condominio, inconsapevolmente, anche in in caso di lavori coperti da Superbonus 110%, potrebbe trovarsi a impersonare entrami i ruoli.
Quantomeno per sottarsi alle responsabilità derivanti dall’incarico di Responsabile dei lavori è opportuno che l’assemblea nomini un responsabile esterno con peculiari abilità tecniche che non coincida con l’amministratore di condominio già individuato come committente, a meno che quest’ultimo non abbia competenze tecniche proprie e si dichiari consapevolmente pronto ad assumere l’incarico.
Alla luce di quanto indicato sarebbe utile considerare l’attività di amministratore di condominio come attività strettamente correlata all’esecuzione delle opere agevolabili, riferibile ad una prestazione professionale e concederne la detraibilità senza alcun riferimento all’impegno di responsabile dei lavori.
In ogni caso, noi sconsigliamo agli amministratori di condominio di assumere l’ulteriore incarico, anzi gli amministratori dovrebbero pretendere sempre la nomina di un responsabile dei lavori esterno e competente da parte dell’assemblea.
Spiace molto evidenziare il “mercato” che si è creato intorno alla figura dell’amministratore di condominio-responsabile dei lavori.
Pubblicazioni, corsi di formazioni, vedemecum sembrano incentivare gli amministratori ad assumere questo incarico, solo per sfruttarne la detraibilità del compenso.
La questione, specie per chi ha a cuore la tutela degli amministratori di condominio andrebbe affronata con maggiore prudenza evidenziando quali sono le reali responsabilità dell’incarico ricevuto, non svilendola, caratterizzandola, tra l’altro, esclusivamente di un valore economico.


