Videosorveglianza in condominio è molto rilevante e comporta diverse insidie per l’amministratore.
La videosorveglianza in condominio è un tema di grande importanza e interesse per molti proprietari e gestori di condomini.
Con l’avanzamento della tecnologia, sempre più condomini stanno adottando sistemi di videosorveglianza per garantire la sicurezza e la protezione dei residenti e delle aree comuni.
I vantaggi della videosorveglianza in condominio sono molteplici.
In primo luogo, può rappresentare un deterrente ad atti di vandalismo, furti o intrusioni indesiderate.
La presenza di telecamere visibili può essere un deterrente efficace per coloro che potrebbero avere intenzioni criminali.
Inoltre, la videosorveglianza può contribuire a migliorare la sicurezza complessiva del condominio.
Con l’accesso a telecamere strategicamente posizionate, è possibile controllare le entrate, le uscite e le aree comuni in modo da individuare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo o comportamenti sospetti.
Ciò consente ai residenti di sentirsi più al sicuro e protegge anche la proprietà da potenziali danni.
Tuttavia, è importante ricordare che l’implementazione di un sistema di videosorveglianza in condominio deve essere svolta nel rispetto della privacy e delle normative vigenti.
È fondamentale ottenere il consenso dei residenti e informarli in modo chiaro sulle finalità e i limiti dell’utilizzo delle telecamere. Inoltre, è necessario adottare misure di sicurezza per proteggere i dati raccolti e garantire che vengano utilizzati solo per gli scopi previsti.
Alla luce delle attuali incertezze applicative si auspicherebbe una disciplina specifica in materia.
Al fine di coadiuvare l’amministratore a cui compete controllare l’installazione dell’impianto e gestire il servizio.
L’attuale quadro normativo di riferimento della videosorveglianza in condominio è l’articolo 1122 ter del Codice Civile e il Decreto Legislativo 101/2018.
La norma adegua il Regolamento Ue n. 679 del 2016 (“GDPR”) alla normativa nazionale italiana.
Gli amministratori di condominio dovrebbero gestire con molta accortezza il servizio.
Gli apparati di videosorveglianza delle parti comuni degli edifici non devono violare la privacy dei condomini e dei terzi utenti, specialmente se minorenni.
Gli amministratori dovrebbero considerare l’installazione dell’impianto di videosorveglianza in condominio solo come ultima ipotesi.
Da adottare esclusivamente nel caso in cui ogni altra misura di controllo si sia rivelata insufficiente, consigliando in tal senso i condomini.
L’articolo 1122 ter del Codice Civile così dispone: “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza, su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136”.
Il momento assembleare è sostanziale per la corretta installazione e gestione di un impianto di videosorveglianza in condominio che va sempre ampiamente motivata e giustificata.
Gli amministratori di condominio devono dare molta attenzione alla gestione dei filmati in specifica relazione alla vigente normativa sulla privacy.
Valutando attentamente gli obblighi del responsabile del trattamento dei dati.
Il garante della privacy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le Faq sulla gestione degli impianti di videosorveglianza.
Una specifica sezione è dedicata al condominio degli edifici.
Pubblichiamo un estratto delle indicazioni del garante.
“È necessario in primo luogo che l’istallazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 Codice Civile) è indispensabile inoltre che le telecamere siano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato……..
In ambito condominiale è comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni”.
Una recente posizione della giurisprudenza di legittimità ha confermato l’indirizzo.
Cassazione civile sezione seconda Ordinanza n°14969 del 11 maggio 2022.
“Prima della riforma del condominio la giurisprudenza di merito, nel silenzio della legge, ha affrontato più volte le problematiche sottese all’uso di telecamere, arrivando però a soluzione contrastanti.
Il legislatore della novella, con un articolo dedicato, ossia il nuovo articolo 1122-ter del Codice civile, ha introdotto, nel sistema della disciplina condominiale, la video sorveglianza.
La nuova disposizione prescrive che le deliberazioni concernenti l’installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la video sorveglianza di essi sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, comma 1, Codice civile.
La norma, quindi, ha confermato la correttezza della soluzione già anticipata da una parte della precedente giurisprudenza di merito”.
L’Ordinanza indica successivamente i rapporti tra l’installazione di un impianto di videosorveglianza in condominio e le innovazioni gravose e voluttuarie.
“In quanto alle obiezioni sul carattere voluttuario o gravoso dell’innovazione, deve ricordarsi che le innovazioni per le quali e consentito al singolo condomino, ai sensi dell’articolo 1121 Codice civile, di sottrarsi alla spesa relativa, per la quota che gli compete, sono quelle che riguardano impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura ,voluttuaria, cioè sono prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, ossia sono caratterizzate da una notevole onerosità, da intendere in senso oggettivo, dato il testuale riferimento della norma citata alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio.
Si precisa che l’onere della prova di tali estremi grava sul condomino interessato“.
Quindi il condomino che contesta la spesa di videosorveglianza in condominio dovrebbe provarne la possibilità di utilizzazione separata e il costo sproporzionato.
Inutile evidenziare il rapporto fra la spesa deliberata e le spese generali annuali dell’intero condominio dato atto che la gravosità si evidenzia in base a parametri diversi.
In conclusione, la videosorveglianza in condominio può essere uno strumento efficace per migliorare la sicurezza e la tranquillità all’interno di un condominio.
Tuttavia, è importante bilanciare l’implementazione di tali sistemi con la tutela della privacy e l’adempimento delle normative vigenti.
Proprio a proposito di quanto argomentato, recentemente Il Garante privacy ha comminato una sanzione di 1.000 euro a un amministratore di condominio che aveva installato un sistema di videosorveglianza autonomamente, senza delibera dell’assemblea condominiale.
Come abbiamo chiarito, delibera condominiale rappresenta infatti il presupposto di liceità del trattamento realizzato mediante telecamere.
Nel caso specifico i condomini erano stati avvisati dell’installazione delle telecamere con una email!


