I quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea di condominio

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Quorum assemblea condominio cosa sono?

L’articolo 1136 del Codice Civile introduce l’istituto del quorum, ossia la presenza minima necessarie affinché l’assemblea di condominio sia validamente costituita e possa deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno.

Il termine quorum deriva dal latino medioevale, precisamente dalla locuzione: “quorum vos duos (tres, quattuor ecc.) esse volumus” una formula attraverso cui una competenza si affidava a  persone estratte da un gruppo più numeroso.

Il Codice Civile ne prevede due tipi.

Il quorum costitutivo, presenza minima di condomini con relativa quota millesimale affinché l’assemblea sia regolarmente composta.

Il quorum deliberativo, presenza minima di condomini con relativa quota millesimale affinché l’assemblea possa determinarsi sui vari argomenti posti all’ordine del giorno.

I quorum costitutivi e deliberativi si distinguono; nel quorum per teste, che fa riferimento al singolo condomino, ossia all’unità personale, anche se proprietaria di più immobili all’interno dell’edificio; e nel quorum millesimale, riferito alla quantità di millesimi attribuiti al singolo condomino.

A titolo esemplificativo si riporta il 1° comma dell’articolo 1136 del Codice Civile che sostanzia il quorum costitutivo dell’assemblea convocata in 1° convocazione:”L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio”.

Si riporta molto spesso, che, in condominio vige il principio maggioritario secondo cui le decisioni della maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza assente o dissenziente.

Effettivamente è così, ma trattasi di maggioranza relativa, che si riferisce ai presenti in assemblea e non a tutti i condomini. In assemblea condominiale le delibere prese da minoranze qualificate e presenti vincolano le maggioranze assenti.

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Esempio classico è il quorum costitutivo e deliberativo di seconda convocazione, che, si riferisce oggettivamente ad una minoranza; articolo 1136 del Codice Civile 3° comma:”Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”.

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104. Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, con entrata in vigore 15/08/2020, articolo 63, ha previsto che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al Superbonus 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio

Peraltro la Giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito il principio maggioritario- Cassazione Civile Sezione II – Sentenza n°6625 del 05/04/2004:”. Non e’, infatti, sufficiente che la maggioranza dei votanti a favore sia rappresentativa di almeno di un terzo del valore, ma e’ necessario altresi’ che coloro che abbiano votato contro l’approvazione non siano rappresentativi di un valore maggiore rispetto agli altri, anche se numericamente inferiori. In sostanza occorre che la maggioranza sia tale non solo relativamente al numero dei votanti a favore, ma anche relativamente al valore del bene da essi rappresentato”.