Bilancio consuntivo condominio!

bilancio consuntivo condominio

Bilancio consuntivo condominio, molto spesso ne leggiamo, ma come si redige?

La definizione bilancio è rapportabile alla realtà condominiale?

In altre parole l’amministratore di condominio deve redigere un bilancio consuntivo o un rendiconto consuntivo?

Il bilancio è un’accezione tipica del mondo imprenditoriale.

Il bilancio d’esercizio è l’insieme dei documenti contabili che un’impresa deve redigere in modo periodico.

Come prevede la legge, allo scopo di accertare la situazione patrimoniale e finanziaria aziendale, al termine di un periodo di esercizio, evidenziandone il risultato economico.

Secondo l’articolo 2423 del Codice civile gli amministratori, di una società, devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio ed evidenzia i costi e i ricavi riferiti a un determinato periodo amministrativo. 

Contabilizzando costi e ricavi di competenza, si determina il reddito dell’impresa, cioè il risultato di esercizio.

Ossia se in applicazione al principio di competenza (con o senza manifestazione finanziaria) l’impresa sia in attivo ed abbia avuto un utile sei i recavi superano i costi o sia in passivo e non abbia avuto utile se i costi superano i ricavi.

L’utile di esercizio o reddito di impresa è fondamentale anche per il calcolo tributario, ossia la somma che l’impresa dovrà versare come imposte allo stato sul proprio utile.

Ma il condominio è un’impresa? Persegue un utile di esercizio su cui calcolare le imposte da versare allo stato?

Ossia il termine bilancio consuntivo condominio è applicabile alla contabilità dell’amministratore di condominio?

Secondo noi no!

Riferirsi al bilancio consuntivo condominio non ha senso.

Il condominio, semplice ente di gestione, non esercita alcuna attività economica.

Si limita a raccogliere dei fondi che userà per le spese di gestione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio.

Riferirsi alla situazione economica condominiale, derivante dalla contabilizzazione dei costi e ricavi è inappropriato.

Sembra opportuno riferirsi alla situazione finanziaria e alla relativa contabilizzazione delle voci di entrata e uscita.

Peraltro, la norma non usa mai il termine bilancio consuntivo condominio, ma riporta per definire la contabilità condominiale in termine rendiconto.

Articolo 1130 bis Codice civile, introdotto dalla legge di riforma della materia.

Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica.

Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.”

Come detto non si riscontra alcun riferimento al termine bilancio consuntivo condominio, ne alla gestione economica del condominio né tantomeno al principio di competenza!

La prima parte dell’articolo indica i contenuti del rendiconto condominiale senza indicarne formalmente e materialmente i documenti.

La seconda parte della norma, indica precisamente i documenti che devono costituire il rendiconto condominiale. 

1) Il registro di contabilità

2) Il riepilogo finanziario

3) La nota sintetica esplicativa.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare l’articolo 1130 Bis del Codice civile non accenna minimamente al piano di riparto consuntivo.

Il piano di riparto è citato da un’altra norma del Codice civile la 63° Disposizione di Attuazione al Codice civile.

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.

Dal dettato normativo si evince che il piano di riparto consuntivo non è parte integrante del rendiconto condominiale.

Il nostro legislatore ha scelto opportunamente il termine “rendiconto” per definire la contabilità condominiale.

Il rendiconto nulla ha a che vedere con il bilancio consuntivo condominio!

Corte di Cassazione Sezione II, sentenza n°29618 del 11/10/2022: “A norma dell’art. 1130 bis del Codice Civile, invero, il rendiconto condominiale deve contenere “le voci di entrata e di uscita”, e quindi gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto alle relative manifestazioni finanziarie, nonché “ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio”.

Con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione “anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”, avendo qui riguardo al risultato economico dell’esercizio annuale.

Secondo il cosiddetto “principio di cassa”, i crediti vantati dal condominio verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all’esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento”.

Quindi non esiste alcun bilancio consuntivo condominio!

Di contro il consuntivo condominiale è un documento fondamentale nella gestione di un condominio.

Rappresenta un resoconto dettagliato delle spese e dei ricavi dell’anno appena trascorso, che permette ai condomini di conoscere in modo trasparente e accurato come sono state impiegate le risorse comuni.

Nel consuntivo condominiale vengono riportate tutte le voci di spesa, come costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, spese per i servizi di pulizia e i fornitori di energia elettrica, costi per le assicurazioni e qualsiasi altra spesa necessaria alla gestione del condominio.

Inoltre, vengono indicati anche i ricavi, come le quote di amministrazione versate dai condomini.

Il documento è di vitale importanza per il corretto funzionamento e la buona gestione del condominio.

Permette di valutare l’andamento economico del condominio, individuando eventuali criticità o spese eccessive.

Inoltre, fornisce una base di confronto per stabilire eventuali modifiche alle quote di spesa dei singoli condomini.

Un consuntivo condominio ben redatto e dettagliato favorisce la trasparenza e la collaborazione tra i condomini, evitando incomprensioni e controversie.

È importante che venga redatto da un professionista qualificato e che vengano fornite tutte le informazioni necessarie per una valutazione accurata della situazione finanziaria del condominio.

In conclusione, il consuntivo condominiale è uno strumento indispensabile per una gestione efficace e consapevole delle risorse comuni in un condominio.

La sua corretta redazione e analisi sono fondamentali per garantire una gestione finanziaria trasparente e equilibrata.

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