bilancio consuntivo condominio

Bilancio consuntivo condominio!

11 Dicembre 2022

Bilancio consuntivo condominio, molto spesso ne leggiamo, ma cosè?

Ma la definizione bilancio è rapportabile alla realtà condominiale in altre parole l’amministratore di condominio deve redigere un bilancio consuntivo o un rendiconto consuntivo?

Il bilancio è un’accezione tipica del mondo imprenditoriale.

Il bilancio d’esercizio è l’insieme dei documenti contabili che un’impresa deve redigere in modo periodico, come prevede la legge, allo scopo di accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria aziendale, al termine di un periodo di esercizio, evidenziando il risultato economico dell’esercizio stesso.

Secondo l’articolo 2423 del Codice civile gli amministratori, di una società, devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio ed evidenzia i costi e i ricavi riferiti a un determinato periodo amministrativo.  Contabilizzando costi e ricavi di competenza, si determina il reddito dell’impresa, cioè il risultato di esercizio. Ossia se in applicazione al principio di competenza (con o senza manifestazione finanziaria) l’impresa sia in attivo ed abbia avuto un utile sei i recavi superano i costi o sia in passivo e non abbia avuto utile se i costi superano i ricavi.

L’utile di esercizio o reddito di impresa è fondamentale anche per il calcolo tributario, ossia la somma che l’impresa dovrà versare come imposte allo stato sul proprio utile.

Ma il condominio è un’impresa? Persegue un utile di esercizio su cui calcolare le imposte da versare allo stato?

Ossia il termine bilancio consuntivo condominio è applicabile alla contabilità dell’amministratore di condominio?

Secondo noi no. Riferirsi al bilancio consuntivo condominio non ha senso.

Il condominio, semplice ente di gestione, non esercita alcuna attività economica ma si limita a raccogliere dei fondi che userà per le spese di gestione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio.

Riferirsi alla situazione economica condominiale, derivante dalla contabilizzazione dei costi e ricavi è inappropriato, mentre sembra opportuno riferirsi alla situazione finanziaria e alla relativa contabilizzazione delle voci di entrata e uscita.

Peraltro, la norma non usa mail il termine bilancio riferito al condominio, ma riporta per definire la contabilità condominiale in termine rendiconto.

Articolo 1130 bis Codice civile, introdotto dalla legge di riforma della materia: “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.”

Come detto non si riscontra alcun riferimento al termine bilancio ne alla gestione economica del condominio né tantomeno al principio di competenza!

Appare opportuno rilevare come la prima parte dell’articolo sia finalizzare a indicare i contenuti del rendiconto condominiale ma non indichi formalmente e materialmente i documenti di cui il medesimo si costituisce.

La seconda parte della norma, indica precisamente i documenti che devono costituire il rendiconto condominiale. 

1) Il registro di contabilità

2) Il riepilogo finanziario

3) La nota sintetica esplicativa.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare l’articolo 1130 Bis del Codice civile non accenna minimamente al piano di riparto consuntivo.

Il piano di riparto è citato da un’altra norma del Codice civile la 63° Disposizione di Attuazione: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.

Dal dettato normativo si evince che il piano di riparto consuntivo non è parte integrante del rendiconto condominiale.

Da quanto fin qui argomentato dobbiamo concludere, rilevando che il nostro legislatore ha scelto opportunamente il termine “rendiconto” per definire la contabilità condominiale.

Il rendiconto nulla ha a che vedere con il bilancio, forma contabile tipica delle aziende!

Corte di Cassazione Sezione II, sentenza n°29618 del 11/10/2022: “A norma dell’art. 1130 bis del Codice Civile, invero, il rendiconto condominiale deve contenere “le voci di entrata e di uscita”, e quindi gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto alle relative manifestazioni finanziarie, nonché “ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio”, con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione “anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”, avendo qui riguardo al risultato economico dell’esercizio annuale. Secondo il cosiddetto “principio di cassa”, i crediti vantati dal condominio verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all’esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento”.