Bonus in condominio alla prova delle frodi!
Bonus in condominio sono stati messi a dura prova dalle recenti notizie sulle inadempienze scoperte per circa 950 milioni di euro.
Il monte totale delle frodi sui bonus edilizi, compreso il Superbonus, ammonta alla cifra indicata, quasi un miliardo e quasi tutti monetizzati.
In relazione alla possibilità di optare, rispettivamente, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in alternativa alle detrazioni fiscali previste per gli interventi relativi al patrimonio edilizio finalizzati al suo recupero, al miglioramento dell’efficienza energetica, all’adozione di misure antisismiche, al restauro delle facciate nonché relativi alla installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Alla luce delle recenti verifiche dell’Agenzia delle Entrate si è rilevata la necessità e urgenza di introdurre disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le già menzionate modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni d’imposta.
Si sono evidenziate come misure necessarie di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti per tutelare e salvare i bonus in condominio; l’estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi a tutti i bonus edilizi, non solo, dunque, il superbonus (come era stato finora) ma anche le ristrutturazioni, il bonus facciate e l’ecobonus.
Gli interventi sono stati Introdotti con il Decreto Legge 11 novembre 2021, n°157 entrato in vigore lo scorso 12 novembre.
L’articolo 121, comma 1-ter, del Decreto-legge 34/2020 (Decreto Rilancio), introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, prevede che per tutti gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo;
recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis del Tuir, comma 1 lett. a) e b) (bonus del 36% – 50%);
efficienza energetica su edifici esistenti di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013 (convertito dalla L. 90/2013), gli interventi che rientrano anche nell’ecobonus, tra cui infissi, pompe di calore, caldaie a condensazione o a biomasse, schermature solari, interventi su parti comuni di edifici condominiali;
adozione di misura antisismiche (articolo 16 D.L. 63/2013); recupero/restauro della facciata di edifici esistenti, di cui all’articolo 1, comma 219, L. 160/2019 (bonus facciata del 90%);
installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lett. h), Tuir con detrazioni al 50%, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 dello stesso Decreto rilancio;
installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici di cui all’articolo 16 ter D.L. 63/2013 (bonus 50%).
In caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF.
Dal 12 novembre è disponibile il nuovo modello dell’Agenzia delle Entrate per la comunicazione della cessione del credito e sconto in fattura, nel contempo sono state introdotte le nuove istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario.
Sono andate online le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal Decreto legge n° 157/2021.
Ecco il link diretto alla pagina!
Con la Finanziaria 2022 Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, si è disposta la proroga delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito per tutti i bonus casa inerenti le spese effettuate al 31 dicembre 2024.
In relazione al Superbonus 110% la proroga è al 31 dicembre 2025.
Il comma 29 lettera b dell’articolo1 della norma introduce la detraibilità anche delle relative fatture dei professionisti abilitati ad asseverazioni e visto, come già stabilito in caso di Superbonus, anche per gli altri interventi relativi ai bonus in condominio.
Inoltre si è disposto che per le opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del TUE, Testo unico in materia edilizia (DPR 280/2021) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, o della normativa regionale e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, in caso di bonus fiscale non sono necessarie l’asseverazione e il visto di conformità, sempre necessari per il bonus facciate.
Il Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4; Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico; all’articolo 28 ha bloccato le cessioni del credito successive alla prima.
Il Decreto Legge 25 febbraio n°13 Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonche’ sull’elettricita’ prodotta da impianti da fonti rinnovabili è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento sblocca il processo di cessione del credito dei bonus edilizi.
Aumentate le pene per i tecnici asseveratori che attestano infedelmente le somme.