Albo amministratori di condominio assolutamente no!

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Negli ultimi giorni si assiste alla rinascita di un paradossale dibattito, tra gli addetti ai lavori sulla necessità, di costituire un ordine con relativo albo degli amministratori di condominio.

Molti commentatori riferiscono di un recente intervento del neo sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone in occasione del 2° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili tenutosi a Milano alla fine di settembre, in cui si sarebbe accennato alla costituzione di un registro o un albo per il comparto.

Esprimendo alcune perplessità che si parli di amministratori di condominio in un forum dei commercialisti e non degli amministratori di condominio, riteniamo che registro e albo siano istituti sostanzialmente differenti.

L’istituzione di un registro telematico degli amministratori di condominio tenuto dal Ministero della giustizia dove indicare i dati anagrafici e fiscali di ogni amministratore e l’elenco degli immobili amministrati, i riferimenti dell’associazione di categoria o l’ante presso il quale ha frequentato i corsi annuali di formazione e/o aggiornamento obbligatorio in base al Dm 140/2014, ci ha visto da sempre favorevoli, tanto che per gli amministratoti Mapi il registro esiste da tempo.

Concetto diametralmente opposto e che ci vede nettamente e convintamente contrari è l’istituzione di un albo di diritto pubblico degli amministratori di condominio!

L’accenno potrebbe riaccendere le speranze di alcuni, che, da tempo chiedono un intervento del legislatore che istituisca il nuovo albo professionale, con tutto quello che ne consegue; un nuovo esame di stato, una nuova cassa previdenziale autonoma, una nuova legge professionale ad hoc e ……………. nuovi oneri per lo stato!

A uno più scrupoloso cultore della materia non sfuggirà, che l’iniziativa non è nuova, ma risale al lontano 1993, quando la materia fu trattata dal disegno di Legge n°1256 avente a oggetto la “Istituzione dell’albo degli amministratori di stabili in condominio” approvato dalla seconda Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 20 maggio 1993, il dettato normativo accontentava totalmente le richieste oggi avanzate, riservando l’attività professionale esclusivamente agli iscritti, istituendo un esame statale di abilitazione, un contributo annuale per gli iscritti, le tariffe professionali obbligatorie.

Gli irredentisti della materia dimenticano di ricordare che il disegno di legge ricevette la sonora bocciatura dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, con nota del 5 ottobre 1993 dichiarò il disegno di legge tanto nel suo complesso che nelle singole disposizioni restrittive della libera concorrenza, la nota colpì nel segno tanto che l’iniziativa naufragò irrimediabilmente.

Appare necessario a delucidazione di quanto argomentato riportare un estratto originale della nota: ” L’istituzione degli albi professionali, a parere dell’Autorità, può essere ritenuta obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione solo alla presenza di uno specifico interesse pubblico da tutelare. L’obbligatorietà dell’iscrizione deve quindi essere eccezionale e limitata a quelle professioni caratterizzate da prestazioni che, se effettuate senza un controllo sulla qualità di tipo preventivo, potrebbero recare tali danni ai consumatori da non poter consentire un regime di libero mercato. L’Autorità ha ritenuto che nel caso degli amministratori di stabili difficilmente possano riconoscersi quelle esigenze di tutela del consumatore che giustificano la limitazione agli accessi alla professione. La proposta legislativa, quindi, introduce ingiustificate restrizioni all’esercizio di tale attività. In particolare, in evidente contrasto con i principi della libertà di iniziativa economica, si pone il divieto di esercitare la professione di amministratore per i soggetti iscritti in altri albi professionali (salvo che non si tratti di uno dei condomini). Una ingiustificata violazione dei principi concorrenziali appare, inoltre, la fissazione dei compensi per decreto perché impedisce al sistema dei prezzi di operare”. 

In conclusione, l’Autorità ha ritenuto che, soprattutto in un momento in cui indicative tendenze nazionali e comunitarie sono orientate verso una deregolamentazione del settore delle libere professioni, il disegno di legge in questione risulta, tanto nel suo complesso che nelle singole disposizioni restrittivo della libera concorrenza.

I nostalgici di una iniziativa nata morta dimenticano di ricordare, che, oggi nel 2018 le tariffe professionali sono state abolite anche per i professionisti ordinistici (avvocati, commercialisti, ingegneri ecc…) e che la materia delle professioni non inserite in ordini o collegi è stata regolata da una legge dello stato,  la legge 4/2013, che ha determinato accanto alle professioni ordinistiche la nascita delle professioni associative, tra cui appunto i medesimi amministratori di condominio.

Il particolare che più sconcerta e che nel dibattito, che purtroppo sembra essersi riacceso, sono intervenuti forse inconsapevolmente, i referenti delle attuali associazioni private di categoria a tutela della professione, i quali invece di avallare inutili retaggi, a parere di chi scrive, dovrebbero attivarsi per sponsorizzare tra i condomini le nuove leggi che regolano la professione di amministratore, la già citata legge 4/2013 e il decreto ministeriale n°140 del 2014, che disciplina  la formazione degli amministratori di condominio e che finalmente, dopo tempo, ha avviato un percorso di dignità e riconoscimento della qualifica professionale.

Noi del Mapi, non vogliamo illudere gli amministratori professionisti con retaggi storici, ma avanziamo la nostra proposta per il pieno riconoscimento dell’attività professionale.

La modifica del 14° comma dell’articolo 1129 del Codice Civile prevedendo, a pena di nullità, per l’amministratore l’obbligo, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, di fornire al condominio idonea prova dell’adeguamento agli obblighi di formazione e/o aggiornamento professionale.

Anticipiamo che negli eventuali tavoli tecnici, se chiamati ad esprimere la nostra opinione saremo nettamente contrari alla istituzione di un albo di diritto pubblico degli amministratori di condominio.

La professione di amministratore di condominio è stata inventata da pochi pionieri associati, in questa materia, le associazioni non possono essere cancellate per legge!