cessata materia del contendere

Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale!

30 Gennaio 2022

Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale prassi molto frequente in  condominio.

Ossia revocare e sostituire un’assemblea impugnata, con una nuova determinazione conforme alla norma, ove le doglianze espresse con l’impugnazione siano ritenute legittime.

A tal proposito, si è fatta strada nella pratica la prassi, ampiamente avallata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, di cercare al fine di tutelate gli interessi del condominio, l’applicazione, nel caso di specie dell’articolo 2377 del Codice civile comma 8, norma che regola le assemblee societarie di capitale: “L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno”.

Ne deriva che, ove la delibera condominiale impugnata sia stata sostituita con altra deliberazione d’assemblea che accolga i rilievi dell’impugnazione, prima della conclusione del giudizio innanzi al Tribunale, il giudizio muore, caducandosi, per volontà di una delle parti, i motivi che lo hanno causato.

L’applicazione analogica dell’articolo 2377 del Codice civile alle deliberazioni della assemble condominiale consente all’Autorità Giudiziaria adita di dichiarare cessata la materia del contendere tutte le volte in cui la delibera impugnata sia stata sostituita, successivamente all’instaurazione del giudizio, da altra delibera con il medesimo contenuto presa in conformità al dettato normativo.

Secondo il principio di soccombenza virtuale quando sussiste un residuo contendere su a chi imputare le spese del giudizio, le spese vanno a carico della parte che ha posto fine al conflitto, raccogliendo come proprie le eccezioni di chi ha impugnato la delibera e conformandosi alle relative indicazioni.

Quando le delibere sono impugnata per vizi formali, (carenza dei quorum deliberativi, mancata convocazione di un condomino, errori nella verbalizzazione…..), e anche quando il condominio si accorge di aver violato con la delibera diritti soggettivi intangibili dei singoli condomini; l’assemblea può essere nuovamente convocata, con gli stessi punti all’ordine del giorno delle delibere impugnate deliberando in quella sede,  ponendo rimedio alle violazioni dei vizi formali, (deliberando con i quorum deliberativi previsti dalla Legge, convocando tutti i condomini all’assemblea, verbalizzando il deliberato nei termini di Legge…..), o adeguandosi alle eccezioni eventualmente sollevate in impugnazione, ridando vigore ai diritti individuali dei singoli condomini illegittimamente compressi.

Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ha confermato il principio. Cassazione Civile sezione 6° Ordinanza n°18186 del 24 giugno 2021:” ………in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377, comma 8, dettato in tema di società di capitali …., rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale…….. sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull’onere delle spese”.

Ancora; Cassazione Civile sezione 2° Sentenza n°40827 del 20 dicembre 2021:” In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformita’ della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’articolo 2377 del Cocice Civile, comma 8, dettato in tema di societa’ di capitali……tuttavia, perche’ possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’articolo 2377 del Codice Civile, comma 8, e’ necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioe’ provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidita.’ Ove, invece, l’assemblea decida di adottare altra delibera avente una portata organizzativa del tutto nuova ( come nella specie, nominando l’amministratore per il successivo periodo di gestione ed approvando il bilancio consuntivo per l’esercizio di cui era stato impugnato il preventivo), gli effetti di quest’ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta, senza che possa desumersi la sopravvenuta inefficacia della delibera impugnata”.