Dissenso alla lite in condominio. Come comportarsi?
Quando l’assemblea di condominio delibera di avviare un contenzioso innanzi all’Autorità giudiziaria o di resistere a una domanda di un terzo.
Il condomino che non condivide la scelta può separare la sua decisione da quella presa dagli altri condomini, comunicandolo all’amministratore.
Il principio maggioritario secondo cui le decisione dell’assemblea di condominio vincolano anche gli assenti i dissenzienti e gli astenuti, fino a provvedimento contrario del giudice trova un limite nell’articolo 1132 Codice civile.
Che consente ai condomini che non condividono l’iniziativa giudiziaria, di dissociarsi dalla lite, mediante notifica all’amministratore di condominio di un atto in termini certi.
La comunicazione deve essere in forma scritta a garanzia del condomino e al fine di fornire la prova del fatto e la notifica produrrà effetti.
Articolo 1132 del Codice civile.
“Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda., il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio.
Il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”.
Innanzitutto, si deve chiarire che l’istituto si applica alle controversie che eccedono le attribuzioni dell’amministratore di condominio ex articoli 1130 e 1131 Codice civile.
L’applicazione della norma prevede una delibera assembleare, delibera che è assente nei contenziosi avviati autonomamente.
Potendo nel caso il condomino “dissenziente” esclusivamente ricorrere all’assemblea ex articolo 1133 Codice civile.
Così da attivare una delibera, dalla quale ottenere una eventuale ratifica della decisione per poi dissentire.
Un’altra caratteristica dell’articolo 1132 del Codice civile è che le sue disposizioni non si applicano alle liti tra condomini.
Ma esclusivamente alle liti che coinvolgono il condominio e soggetti terzi estranei alla compagine (In senso conforme Cassazione civile n° 13885 del 18-06-2014).
Il dissenso alla lite ha effetto solo all’interno del condominio e non riguarda la controparte della lite a favore della quale le conseguenze di un esito sfavorevole del giudizio ricadono su tutti i condomini, compresi i dissenzienti.
In caso di lite soccombente anche i dissenzienti saranno costretti a pagare il terzo per poi rivalersi sui condomini favorevoli alla lite.
La rivalsa si deve limitare alle spese (legali) e a eventuali danni oltre interessi che si sarebbero evitati se non si fosse agito o resistito.
Da ultimo, il Codice civile prevede l’ipotesi in cui il condominio sia vincitore nel giudizio.
In quel caso il condomino dissenziente che abbia tratto un vantaggio dalla vittoria di lite, sarà tenuto al versamento delle spese delle quali non sia stato possibile ottenere il pagamento dalla controparte soccombente.
Sempre relative alla sua quota di partecipazione al condominio.
Corte di Cassazione Sezione 6 Civile Ordinanza 7 aprile 2022 n. 11349.
In relazione al dissenso alla lite in condominio: “l’assemblea di condominio, nell’ambito dei poteri di gestione di cui all’articolo 1135 Codice Civile, può validamente approvare la spesa per la stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali.
Volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini”.


